1. Nel caso di domande di assegno per persone non autosufficienti con malattia in fase avanzata, non si effettua la valutazione del fabbisogno assistenziale. Per poter autorizzare l’erogazione dell’assegno di cura a persone con malattia in fase avanzata, il certificato medico, rilasciato dal competente medico di medicina generale oppure dal medico specialista curante dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, deve essere redatto sull’ apposito modulo di cui all’articolo 2, comma 2 e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la diagnosi di una patologia con un’aspettativa di vita da 90 a 120 giorni (giorni (p.es. malattie neoplastiche invasive o metastatizzanti, gravi patologie polmonari o cardiache, perdita della funzionalità renale, gravi patologie epatiche);
b) una conseguente limitazione funzionale in almeno uno degli ambiti di cui all’ articolo 2, comma 4;
c) l’espressa conferma da parte del medico, che si tratta di un/una paziente terminale e che viene richiesto l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata.
2. L’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata è erogato esclusivamente a pazienti terminali e per una durata massima di dodici mesi. La prestazione, corrispondente all’importo dell’assegno di cura per il 3° livello, spetta con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda.
3. Alle persone che hanno già beneficiato dell’assegno di cura prima di presentare la domanda per persone con malattia in fase avanzata, l’assegno di cura viene corrisposto nella stessa misura dell’ultima valutazione, se:
a) l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata è stato già versato per dodici mesi;
b) la data di scadenza dell’assegno di cura ai sensi dell’art. 18, comma 3, non è già stata superata.
4. Eventuali buoni servizio, prescritti in occasione dell’ultima valutazione del fabbisogno assistenziale, vengono automaticamente revocati a decorrere dal primo mese di pagamento dell’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata.
5. La domanda di assegno di cura presentata prima del dodicesimo mese di pagamento dell’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata, viene respinta.
6. Se l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata è stato erogato per dodici mesi, prima di poter richiedere nuovamente la stessa prestazione devono trascorrere ulteriori dodici mesi.
7. Qualora una persona che percepisce l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata venga ricoverata in una struttura sanitaria o uno dei familiari usufruisca del congedo retribuito ai sensi dell’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, per l’assistenza di persone in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), si applicano le norme generali dei presenti criteri.
8. Qualora una persona in attesa di valutazione presenti una domanda per persone con malattia in fase avanzata nel mese successivo alla presentazione della domanda di assegno di cura, la domanda di assegno di cura viene archiviata.
9. Qualora una persona in attesa di valutazione presenti una domanda per l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata a partire dal secondo mese successivo alla presentazione della domanda di assegno di cura, le viene assegnato un livello assistenziale d’ufficio ai sensi dell’articolo 10, commi 11 e 12. Qualora non vengano rispettati i criteri ai sensi dell’articolo 10, commi 11 e 12 viene assegnato il livello assistenziale attuale o come minimo il primo livello assistenziale. L’assegno di cura assegnato d’ufficio viene erogato dal mese successivo alla presentazione della domanda di assegno di cura fino al mese della presentazione della domanda per l’assegno di cura per malattia in fase avanzata.