1. Il Servizio per la valutazione della non autosufficienza valuta la necessità di una verifica nei seguenti casi:
a) in seguito a motivata richiesta di cancellazione o riduzione dei buoni servizio;
b) su segnalazione di una situazione di cura e assistenza non adeguata;
c) su segnalazione di un minore fabbisogno assistenziale;
d) se la verifica viene considerata necessaria per tutelare una persona non autosufficiente;
e) se sussiste il sospetto di un non giustificato percepimento dell’assegno di cura.
Durante le visite di verifica vengono accertati nuovamente il fabbisogno di cura e assistenza e le condizioni generali in cui è prestata l’assistenza. Il livello assistenziale precedentemente raggiunto può subire variazioni. La durata dell’erogazione dell’assegno di cura si protrae ai sensi dell’articolo 18, comma 3, a decorrere dalla data della nuova valutazione del fabbisogno assistenziale effettuata in occasione della verifica. Le visite di verifica non vengono preannunciate.
2. Se non risulta possibile effettuare la visita di verifica, l’assegno di cura viene revocato. In tal caso si procede come segue:
a) in caso di assenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio al momento della visita di verifica, l’unità di valutazione lascia un avviso in loco con la richiesta di contattare entro 14 giorni il Servizio per la valutazione della non autosufficienza, al fine di comunicare la propria presenza all’indirizzo di domicilio;
b) in caso di incertezza sul domicilio effettivo della persona non autosufficiente, oppure se, nonostante l’avviso in loco, la persona non contatta nei 14 giorni successivi il Servizio per la valutazione della non autosufficienza, o ancora se, pur avendo contattato il Servizio, la persona non autosufficiente risulta nuovamente irreperibile presso il proprio domicilio in occasione di una nuova visita di verifica, viene inviata una raccomandata con avviso di ricevimento con l’invito a contattare il Servizio per la valutazione della non autosufficienza entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa;
c) se la raccomandata non viene ritirata o la persona non contatta il Servizio entro i termini prescritti, oppure se, pur avendo contattato il Servizio, essa risulta nuovamente irreperibile presso il proprio domicilio, l’assegno di cura viene revocato.
3. Le unità di valutazione collaborano all’occorrenza con i servizi territoriali socio-sanitari e i medici di medicina generale e possono chiedere pareri e informazioni aggiuntive ai servizi specialistici e ad esperti negli ambiti della cura e dell’assistenza.
4. Entro 30 giorni dalla visita di verifica la persona richiedente o il suo/la sua rappresentante legale riceve una comunicazione scritta con l’esito della valutazione effettuata. L’esito della visita di verifica assume efficacia a partire dal mese successivo alla visita.