(1) Alle persone iscritte nella Sezione A dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è riconosciuta la qualifica di dirigente di prima fascia.
(2) Alle persone iscritte nella Sezione B dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è riconosciuta la qualifica di dirigente di seconda fascia.
(3) Le persone che al 1° gennaio 2022 sono in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A e B dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, a esaurimento, in una sezione separata del ruolo unico di cui all’articolo 2 per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l’interessato/interessata decade dall’idoneità ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico di cui all’Art. 2.
(4) In sede di prima applicazione, alle persone di cui ai commi 1 e 2 è conferito un incarico dirigenziale ai sensi della presente legge per la durata di tre ovvero quattro anni.
(5) I vincitori e le vincitrici delle procedure selettive per la copertura di strutture dirigenziali dell’amministrazione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige concluse e in corso all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti/iscritte, all’atto del conferimento dell’incarico, nella rispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2. Alle persone che nelle predette procedure selettive abbiano conseguito la mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A e B dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si applica il comma 3.