(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento o il sostegno degli obiettivi del Piano sanitario provinciale nonché dei progetti obiettivo e delle azioni programmate ad esso conformi.
(1/bis) L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa ai propri assistiti e ai loro accompagnatori, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese di vitto, alloggio e viaggio correlate agli interventi di trapianto di organi effettuati al di fuori del territorio della provincia di Bolzano. Tali spese vengono rimborsate anche ai pazienti paraplegici e tetraplegici che devono sottoporsi a terapie riabilitative al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, nonché ai loro accompagnatori. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa inoltre, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese funerarie sostenute per i donatori di organi il cui espianto è stato effettuato presso una struttura ospedaliera provinciale. 203)
(2) 204)