(1) Nel redigere le dichiarazioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g), e all’articolo 12, comma 1, lettera h) si deve tener conto, oltre che degli elementi morfologici, anche dei dati cronologici e statistici concernenti gli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona. Tale dichiarazione è accompagnata da una planimetria generale della zona, firmata dall’esperto/esperta, preferibilmente in scala 1:10.000 e comunque non inferiore a 1:25.000, in cui è segnato il tracciato della linea.
(2) La costruzione degli impianti può essere subordinata alla realizzazione di eventuali opere protettive, la cui efficienza deve essere mantenuta nel tempo.
(3) La sicurezza dell’esercizio è garantita, se, in caso di arresto prolungato dell’impianto, è possibile in ogni momento compiere le operazioni di evacuazione dei viaggiatori secondo quanto previsto nel relativo piano di evacuazione.
(4) Se entro un anno dalla realizzazione dell’impianto, per motivi oggettivi, non si possono ultimare le opere protettive di cui al comma 2, l’Assessore/l’Assessora provinciale competente in materia di mobilità richiede una corrispondente valutazione alla commissione valanghe territorialmente competente di cui alla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7.