(1) La cessione delle linee di trasporto funiviario, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, va comunicata all’Ufficio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità può vietare la cessione di impianti di prima categoria in caso di non rispondenza al pubblico interesse.
(2) Non è consentita la cessione del solo esercizio della linea.
(3) Non si considera cessione la trasformazione o la fusione di società.