In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

h) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 351)
Regolamento inerente la costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 11 novembre 2021, n. 45.

Art. 12 (Progetto funiviario definitivo)

(1) Il progetto funiviario definitivo, di cui all’articolo 24 della legge, che viene esaminato dall’Ufficio ai fini dell’approvazione, deve individuare compiutamente l’opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative per garantire la sicurezza dell’esercizio; a tale fine esso è composto dai seguenti elaborati tecnici:

  1. relazione tecnica generale riferita all’intero impianto, che illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali e che riporta le specifiche costruttive e i limiti di impiego dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste. Ove vengano presentate richieste di scostamento dalle norme tecniche specifiche riguardanti l’infrastruttura, ne deve essere dimostrata la relativa necessità con un’apposita relazione;
  2. dichiarazione del/della progettista dell’impianto, nella quale lo stesso/la stessa attesta:
    1) la propria competenza maturata nel settore dei trasporti con impianti a fune;
    2) che il progetto definitivo è redatto nel rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/424 e delle norme tecniche specifiche riguardanti l’infrastruttura;
    3) che nel progetto è stato controllato il coordinamento e la reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e sottosistemi impiegati nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche applicabili nella progettazione dell’intero impianto, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  3. planimetria generale della zona interessata dall’impianto, in scala adeguata, con il tracciato della linea segnato a tratto rosso e l’indicazione di eventuali altri impianti limitrofi;
  4. piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata e in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;
  5. due profili longitudinali della linea rilevati sull’asse dell’impianto, uno in scala 1: 5.000 e l’altro in scala 1:500 o 1:1000 a seconda delle esigenze illustrative, con indicazione, su quest’ultimo profilo, dell’andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati un metro oltre l’ingombro massimo laterale del veicolo ovvero del bordo esterno della pista di risalita delle sciovie. Per le singole campate va inoltre riportato l’andamento delle funi con le frecce massime e minime delle stesse, atte a determinare sia i franchi minimi che le altezze massime dei veicoli dal suolo o dei traini per le sciovie; il profilo in scala 1:500 o 1:1000 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare e firmato da un ingegnere/un’ingegnera o da un tecnico/una tecnica con abilitazione in materia, che ha effettuato il rilievo, e controfirmato dal/dalla progettista;
  6. calcoli relativi alla configurazione delle funi, nelle condizioni di esercizio più sfavorevoli, e relative verifiche (calcolo di linea);
  7. disegni d’insieme quotati delle principali parti dell’impianto, comprese le stazioni e le opere di linea nelle proiezioni necessarie e in scala non minore di 1:100 e comunque tale da consentire la chiara individuazione degli elementi costitutivi;
  8. dichiarazione redatta, secondo le modalità di cui all’articolo 15, da un esperto iscritto o un’esperta iscritta all’albo dei dottori agronomi e forestali, dalla quale risulti che, ai fini della stabilità delle opere e della sicurezza dell’esercizio, l’area interessata è, secondo ragionevoli previsioni, immune dal pericolo di frane e valanghe per caratteristiche naturali, per effetto di idonee opere di protezione oppure, per il solo caso dell’immunità da valanga, mediante piani di distacco controllato, qualora per motivi oggettivi non sia possibile realizzare o completare tali opere di protezione;
  9. relazione geologica e relazione geotecnica, con la dimostrazione, ai sensi della vigente normativa in materia, della stabilità dei terreni interessati dall’impianto e, in particolare, delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea, rispetto tanto alle azioni trasmesse dall’impianto stesso quanto a quelle derivanti dalla natura e dalla consistenza dei terreni, nonché da eventi di natura geologica o idrogeologica, tenuto conto di eventuali azioni sismiche;
  10. descrizione degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas e simili, nonché delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l’impianto;
  11. limitatamente a impianti aerei, funicolari terrestri e ascensori inclinati, il piano di evacuazione delle persone in linea, comprendente la descrizione dei mezzi e l’indicazione dei metodi e dei tempi previsti per lo svolgimento delle operazioni nonché delle organizzazioni che, nell’eventualità, possono fornire aiuto;
  12. uno o più fascicoli illustranti in modo compiuto l’intera infrastruttura con i relativi elementi costitutivi in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell’impianto, nonché i risultati finali dei calcoli, raffrontati con i limiti prescritti dalle specifiche norme tecniche per l’infrastruttura;
  13. analisi e relazione di sicurezza di cui all’articolo 14;
  14. dichiarazioni di conformità secondo l’allegato IX del regolamento (UE) 2016/424 e copia degli attestati di esame CE e documenti correlati, ai sensi degli allegati da III a VII del Regolamento (UE) 2016/424, rilasciati da un organismo notificato;
  15. confronto tra le norme adottate nel progetto e quelle in vigore per l’infrastruttura;
  16. documentazione relativa alle apparecchiature elettrotecniche, ossia:
    1) descrizione del sistema di protezione contro i fulmini, con individuazione delle principali misure assunte;
    2) schemi unifilari e descrizione della distribuzione elettrica di bassa tensione riportanti anche i sistemi di alimentazione a partire dal punto di presa dell’energia;
    3) relazione sugli impianti di messa a terra elettrica riportante gli schemi dei medesimi;
    4) descrizione delle misure adottate per assicurare le connessioni di equipotenzialità tra le strutture metalliche dell’impianto e delle funi non isolate con l’impianto di terra medesimo secondo le norme CEI;
  17. documentazione riguardante le ditte costruttrici dell’impianto che attesti la competenza e l’esperienza specifica nel settore dei trasporti funiviari.

(2) Gli attestati di esame CE dei sottosistemi di cui al comma 1, lettera n), devono essere accompagnati dalla seguente documentazione tecnica:

  1. disegni d’insieme dei componenti di sicurezza, compreso l’elenco dei singoli elementi, e dei sottosistemi dell’impianto, compreso l’elenco dei componenti di sicurezza in esso installati, con l’indicazione delle dimensioni principali, e, se collaboranti con altri sottosistemi o con l’infrastruttura, disegni illustranti l’interfacciamento reciproco, compresa l’indicazione di tutti i dispositivi di sicurezza che determinano l’arresto dell’impianto o che danno segnalazione al personale dell’impianto. In particolare va inoltrato quanto segue:
    1) schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti, di tensione delle funi e di altri dispositivi con relative descrizioni;
    2) schemi funzionali e descrizione dell’impianto elettrico di comando e di controllo;
    3) descrizione dell’azionamento di recupero e dell’azionamento di riserva, ove previsto per assicurare la continuità del servizio, ovvero giustificazione della sua omissione in relazione alla specificità del servizio proposto per l’impianto funiviario;
    4) istruzioni di funzionamento e per la manutenzione periodica, preventiva, correttiva e ordinaria; tali istruzioni possono essere presentate unitamente al manuale d’uso e manutenzione in occasione del collaudo funzionale di cui all’articolo 25 della legge;
    5) documentazione tecnica comprendente le condizioni e le eventuali limitazioni di esercizio con le istruzioni per la messa in servizio dell’impianto.

(3) Nel caso di elementi innovativi o di unico esemplare, in caso di modifiche e aggiornamenti in corso di elementi già certificati oppure quando la valutazione di conformità di un componente di sicurezza o di un sottosistema è in corso presso un organismo notificato, possono essere presentate - in luogo della dichiarazione di conformità - le richieste di valutazione avanzate allo stesso organismo, comprensive della documentazione di cui al comma 2, lettera a), ad eccezione delle istruzioni di cui al relativo punto 4); in tal caso la documentazione di cui al comma 1, lettera n) può essere presentata al più tardi in occasione del collaudo funzionale di cui all’articolo 25 della legge.

(4) Qualora impianti esistenti subiscano modifiche che secondo l’articolo 43, comma 3, della legge non sono sottoposte al capo II, il progetto definitivo deve essere composto almeno dalla seguente documentazione:

  1. relazione tecnica circa le modifiche da apportare;
  2. calcoli di verifica e disegni delle modifiche alle parti meccaniche e all’infrastruttura;
  3. descrizione e schemi funzionali dei circuiti elettrici nel caso di modifiche ai dispositivi elettrici;
  4. confronto tra le disposizioni di sicurezza adottate nel progetto e quelle previste dalla normativa in vigore.

(5) Il progetto funiviario definitivo deve essere firmato dal/dalla progettista generale dell’impianto, dal titolare della concessione e dal costruttore dell’impianto. Il progettista generale è un ingegnere o un’ingegnera con esperienza specifica maturata in materia di impianti a fune e iscrizione all’albo professionale.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
ActionActionb) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2017, n. 46
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2018, n. 2
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 12 novembre 2020, n. 41
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 45
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 19
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Caratteristiche dei veicoli)
ActionActionArt. 4 (Domanda e documentazione)
ActionActionArt. 5 (Procedimento in caso di concorrenza)
ActionActionArt. 6 (Modifica della concessione)
ActionActionArt. 7 (Rinnovo della concessione)
ActionActionArt. 8 (Cessione della linea)
ActionActionArt. 9 (Indennità per la revoca della concessione)
ActionActionArt. 10 (Sistema di linee)
ActionActionArt. 11 (Progetto preliminare)
ActionActionArt. 12 (Progetto funiviario definitivo)
ActionActionArt. 13 (Progetto funiviario esecutivo)
ActionActionArt. 14 (Analisi e relazione di sicurezza)
ActionActionArt. 15 (Assenza di pericolo da frane e valanghe)
ActionActionArt. 16 (Relazione sulle finalità dell’impianto)
ActionActionArt. 17 (Ammontare del deposito cauzionale)
ActionActionArt. 18 (Domanda di collaudo)
ActionActionArt. 19 (Tariffe, Orari, assicurazioni)
ActionActionArt. 20 (Oneri di sorveglianza e di collaudo)
ActionActionArt. 21 (Regolamento di esercizio)
ActionActionArt. 22 (Sorveglianza sugli impianti)
ActionActionArt. 23 (Revisioni quinquennali degli impianti)
ActionActionArt. 24 (Revisioni generali degli impianti)
ActionActionArt. 25 (Identificabilità del personale)
ActionActionArt. 26 (Contratti di servizio)
ActionActionArt. 27 (Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici)
ActionActionArt. 28 (Abrogazione)
ActionActionArt. 29 (Entrata in vigore)
ActionActionALLEGATO A (articoli 9 e 20)
ActionActionAllegato B (articolo 19)
ActionActionALLEGATO C (articolo 19)
ActionActionALLEGATO D (articolo 20)
ActionActionALLEGATO E (articolo 20)
ActionActionALLEGATO F (articolo 25)
ActionActionALLEGATO G (articolo 27)
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2022, n. 24
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 29
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico