(1) L’Ufficio può disporre, oltre alle ispezioni e verifiche funzionali di cui all’articolo 27 della legge, accertamenti e controlli in esercizio atti a verificare l’ottemperanza alle norme tecniche e di esercizio e alle condizioni poste nell’atto di concessione, nonché l’esatta applicazione degli orari prestabiliti e le modalità di esercizio.
(2) Qualora il titolare della concessione diffidato per tre volte da parte dell’Ufficio, non ottemperi alle prescrizioni impartite a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, o in presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell’impianto, l’Ufficio può disporre la chiusura dell’impianto al pubblico esercizio anche mediante l’apposizione di sigilli.
(3) I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all’Art. 27, comma 1, della legge sono annotati nell’apposito libro di sorveglianza, tenuto a cura dell’Ufficio.
(4) Presso l’impianto è tenuto il libro giornale predisposto su modello dell’Ufficio o approvato dallo stesso, nel quale sono registrate tutte le annotazioni relative alle verifiche e prove periodiche e all’esercizio. Tale libro è a disposizione dell’Ufficio.
(5) I risultati delle ispezioni, delle verifiche e prove annuali, di riapertura dell’esercizio e di quelle straordinarie, effettuate dal tecnico/dalla tecnica responsabile, sono riportati in un verbale redatto dallo stesso/dalla stessa e depositato presso l’impianto. I risultati sono comunicati all’Ufficio, eventualmente in forma riassuntiva.