(1) Ai sensi dell’articolo 15/bis della legge, nell’allegato G del presente regolamento è riportato l’elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici.
(2) Se un piccolo comprensorio sciistico di cui all’allegato G viene collegato mediante impianto a fune con un altro comprensorio sciistico con superamento della portata complessiva di cui all’Art. 2, comma 1, lettera c), esso rimane inserito nell’elenco per un periodo transitorio di tre stagioni invernali.
(3) L’elenco di cui all’allegato G è modificato con delibera della Giunta provinciale.