(1) L’Ufficio informa i titolari della concessione delle linee interessate e gli altri richiedenti delle domande pervenute relative alle concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge.
(2) Le domande nonché la documentazione allegata restano a disposizione degli interessati presso l’Ufficio per la durata di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, durante i quali possono essere presentate osservazioni o proposte.
(3) L’Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilità, sulla base di un esame comparativo, decide in merito alle domande, pronunciandosi anche sulle osservazioni pervenute.