(1) La domanda di riconoscimento del sistema di linee va presentata all’Ufficio unitamente al piano di massima, la ricevuta della cauzione di cui all’articolo 19, comma 5, della legge e il piano finanziario per la costruzione e l’esercizio dei singoli impianti.
(2) I sistemi di linee possono essere riconosciuti su domanda di uno o più richiedenti.
(3) Su richiesta delle persone interessate un sistema riconosciuto può essere modificato nella sua composizione.
(4) Il riconoscimento del sistema di linee è disposto dall’Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilità in conformità al parere tecnico dell’Ufficio.
(5) Agli effetti dell’articolo 19, comma 2, della legge il collegamento o la relazione di reciproca dipendenza possono essere costituiti anche da itinerari sciistici o turistici, a condizione che sugli itinerari sciistici l'Area funzionale Turismo abbia espresso un parere di massima favorevole.
(6) L’insieme di linee può comprendere una o più linee adduttrici alle zone interessate e può attingere traffico da più fonti.
(7) Il rilascio delle concessioni per le linee di un sistema va richiesto entro tre anni dalla data del provvedimento di riconoscimento del sistema. L’inutile decorso di tale termine comporta la decadenza della preferenza per l’ottenimento della concessione stessa.
(8) Il termine entro cui ciascuna linea deve essere realizzata è indicato nel provvedimento di concessione e non può superare i termini previsti dall’Art. 6 (, comma 4, della legge. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione è da intendersi decaduta per legge.
(9) Il piano di massima di cui al comma 1 è corredato per ogni linea della documentazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), e all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j), e di una planimetria generale indicante tutti gli impianti interessati dal sistema di linea.