Minimi di garanzia per l’assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie
(1) I minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall’esercizio delle linee funiviarie in servizio pubblico sono stabiliti, per tipologia di impianti, per le somme non inferiori alle seguenti: