(1) Ai sensi dell’articolo 9 della legge sono considerate varianti sostanziali alla linea, che rendono necessaria una modifica della concessione:
(2) La domanda di modifica della concessione deve essere corredata della seguente documentazione:
(3) I provvedimenti degli organi provinciali di cui all’articolo 7 della legge sono acquisiti d’ufficio da parte dell’Ufficio.
(4) L’Ufficio esprime un parere sulla costruibilità tecnica delle varianti e lo notifica alla persona richiedente.