(1) L’esercizio dell’impianto si svolge secondo le modalità determinate nel regolamento di esercizio, approvato dall’Ufficio, su proposta del tecnico/della tecnica responsabile e del titolare della concessione. Il regolamento di esercizio è redatto secondo schemi predisposti dall’Ufficio per i singoli tipi di impianto. Vanno osservate anche le disposizioni riportate nei regolamenti tecnici, nonché le altre eventuali prescrizioni atte a garantire la sicurezza e regolarità del pubblico esercizio, in quanto applicabili.
(2) Il regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni riguardanti il personale, quali l’ordinamento, le mansioni, gli obblighi nonché il comportamento in servizio, e il trasporto, con particolare riguardo alle modalità di effettuazione dell’esercizio e alla manutenzione dell’impianto nonché il comportamento dei viaggiatori e il trasporto di cose, con particolare riguardo agli obblighi, ai divieti e alle relative sanzioni. Il personale di servizio deve essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel regolamento di esercizio.
(3) Il testo delle disposizioni per i viaggiatori è esposto in luogo ben visibile al pubblico nelle stazioni di partenza. Le disposizioni per i viaggiatori possono essere esposte in forma sintetica. Le disposizioni complete devono essere disponibili in forma cartacea presso le stazioni di partenza o presso luoghi facilmente raggiungibili nel comprensorio. I trasgressori, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all’incolumità dei viaggiatori, devono essere deferiti all’autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell’esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previsto dagli articoli 432 e 650 del codice penale.
(4) Il tecnico/La tecnica responsabile deve comunicare tempestivamente all’Ufficio qualsiasi incidente o causa che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza del pubblico esercizio.