(1) Il presente articolo definisce, ai sensi dell’articolo 15/bis della legge, i requisiti minimi per la conclusione di contratti di servizio tra i Comuni e i titolari di concessioni di impianti di risalita di paese e impianti a fune di piccoli comprensori sciistici.
(2) Con la sottoscrizione del contratto di servizio il titolare della concessione si impegna a garantire:
(3) Il contratto di servizio può riguardare anche solo singoli impianti di piccoli comprensori sciistici.
(4) Con la sottoscrizione del contratto di servizio il Comune si impegna a corrispondere un indennizzo adeguato, che viene determinato anche tenuto conto dell’eventuale impegno assunto dal titolare della concessione a: