(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“3. Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative, se del caso anche attraverso una variante allo strumento urbanistico, nonché nelle more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.”