(1) Il comma 4 dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’articolo 32, comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, e di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, soggetti al parere tecnico-economico della commissione tecnica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, la stessa commissione è integrata da un funzionario/una funzionaria della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, la cui valutazione positiva sostituisce l’autorizzazione paesaggistica, sempre che il funzionario/la funzionaria non si avvalga della facoltà di trasmettere il progetto alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del rilascio di un parere vincolante.”