(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 89 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, l’autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base all'Art. 80 (, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato dall'Ufficio provinciale Estimo ed espropri, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.”