(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La locazione a tempo determinato o il comodato gratuito a tempo determinato di locali con destinazione “attività di esercizio pubblico” per l’erogazione di pubblici servizi o a istituzioni di interesse pubblico, anche in deroga all’eventuale relativo vincolo annotato nel libro fondiario, non determinano il cambio di destinazione d’uso.”