(1) Il comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Per le varianti al piano comunale che riguardano interventi all’interno dell’area insediabile di cui all’articolo 17, comma 3, e che non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i), si applica il procedimento di cui all’articolo 60. L’approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale. In caso di mancato parere positivo dell’esperto/esperta di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), in seno alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio in relazione a varianti che incidono sui beni paesaggistici si applica il procedimento di cui al successivo comma 2.”