(1) Il comma 6 dell’articolo 74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“6. Al ricevimento della domanda per il permesso di costruire o della SCIA, il Comune ne verifica la completezza formale. Qualora sia accertata l’incompletezza o l’erroneità della domanda per il permesso di costruire e degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, il Comune interrompe il termine per la conclusione del procedimento amministrativo e invita l’interessato/interessata a procedere al perfezionamento o alla rettifica della domanda e degli elaborati entro un termine congruo non superiore a 30 giorni; decorso inutilmente questo termine, viene dichiarata l’irricevibilità della domanda per il permesso di costruire; in caso contrario il termine per la conclusione del procedimento ricomincia nuovamente a decorrere dalla presentazione della documentazione richiesta. Qualora sia accertata l’incompletezza o l’erroneità della SCIA e degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, l’attività non è ammessa; il Comune procede secondo le disposizioni dell’articolo 77, comma 5.”
(2) Alla fine del comma 7 dell’articolo 74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, tale comunicazione determina in ogni caso anche la sospensione della decorrenza del termine per la formazione del silenzio-assenso.”