(1) Il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti: “Le aree così acquisite sono riservate all’edilizia abitativa agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato e sono vincolate, a seconda dei casi, per i residenti ai sensi dell’articolo 39 o dell’articolo 40. Per le aree dell’edilizia abitativa agevolata il vincolo di cui all’articolo 39 viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo sociale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione.”