(1) Il comma 10 dell’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“10. I compensi dei componenti della Commissione sono determinati dalla Giunta provinciale; i compensi per i componenti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), sono a carico del Comune e possono essere rimborsati dalla Provincia.”
(2) Dopo il comma 10 dell’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:
“11. La partecipazione della Provincia alle spese per i compensi per i componenti della commissione è definita attraverso l’accordo annuale sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Per la composizione della Commissione si applica l’arrotondamento matematico.”