(1) Il comma 5 dell’articolo 77 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“5. Qualora il Comune, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal/dalla responsabile del procedimento, l’assenza di una o più condizioni di ammissibilità, adotta e comunica all’interessato/interessata un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ed eventualmente ordina la rimozione degli effetti dannosi prodotti e la restituzione del contributo di intervento eventualmente già versato. Qualora sia possibile conformare la SCIA, il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti alle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Comune, in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, invita l’interessato/l’interessata con atto motivato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni per la loro adozione. Decorso il suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte, l’attività si intende vietata, l’interessato/l’interessata deve rimuovere gli effetti dannosi eventualmente prodotti e il Comune ordina la restituzione del contributo di intervento eventualmente già versato. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia nuovamente a decorrere dalla data in cui l’interessato/l’interessata comunica la realizzazione delle suddette misure di conformazione. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Il Comune, anche prima della decorrenza del termine, può in ogni caso dichiarare con atto motivato la cessazione della sospensione. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la SCIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie, per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Nei procedimenti previsti dal presente comma non trova applicazione l’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”