(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“7. La correzione di errori materiali nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in altri elaborati dei piani è disposta su richiesta del Comune o disposta d’ufficio dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Dell’intervenuta correzione è data notizia sulla Rete Civica dell'Alto Adige e nel Bollettino Ufficiale della Regione. All’eventuale rigetto della richiesta del Comune provvede il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.”