1. Si considerano progetti delle agenzie di educazione permanente e delle agenzie educative gli interventi innovativi delle agenzie stesse finalizzati a colmare importanti lacune riscontrate:
a) nell’offerta formativa o
b) nello sviluppo dell’educazione permanente.
2. Lo stesso progetto, comprese eventuali repliche/prosecuzioni, può essere finanziato al massimo per tre volte consecutivamente.
3. I progetti sono valutati dall’Amministrazione provinciale, che in caso di necessità può avvalersi anche di esperte ed esperti esterni, secondo i seguenti criteri:
a) criteri sostanziali di valutazione (massimo 40 punti):
1) ricerche, sviluppi e misure di utilità generale per l’educazione permanente in provincia di Bolzano (massimo 10 punti);
2) misure su problemi sociali chiave e di rilevanza per il futuro (massimo 10 punti);
3) misure per le pari opportunità dei sessi e degli strati sociali (massimo 10 punti);
4) apertura a nuovi partecipanti, aumento della partecipazione all’educazione permanente (massimo 10 punti);
b) criterio sostanziale integrativo di valutazione (massimo 10 punti):
1) misure di cooperazione che si avvalgono della sinergia di più organizzazioni;
c) requisiti di idoneità tecnica (massimo 40 punti):
1) comprensibilità del progetto e trasparenza nella programmazione (massimo 20 punti);
2) piano esecutivo (massimo 8 punti);
3) preventivo di spesa e piano di finanziamento (massimo 4 punti);
4) pubblicizzazione del progetto: attività di informazione e comunicazione – anche attraverso i media (massimo 4 punti);
5) realizzazione di progetti precedenti (massimo 4 punti) – solo per le agenzie che hanno presentato progetti negli ultimi due anni.
4. Per essere ammessi a contributo, i progetti devono ottenere, in almeno uno dei criteri sostanziali di valutazione di cui al comma 3, lettera a), un punteggio minimo di 7 punti su 10. Devono inoltre ottenere almeno un punto in tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui al comma 3, lettera c).
5. La concessione dei contributi avviene secondo una graduatoria formata sulla base dei punti assegnati ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3. Il punteggio è dato dalla somma dei punti assegnati ai sensi delle lettere a) e b); a parità di punteggio si considerano i punti assegnati ai sensi della lettera c).
6. Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa. Per progetti rivolti a fasce socialmente svantaggiate la percentuale massima di contributo ammonta al 90% della spesa ammessa.