1. I progetti dei comitati per l’educazione permanente sono iniziative temporalmente limitate con un obiettivo specifico. I progetti hanno pertanto un tema ben definito, si prefiggono un obiettivo chiaro, sono delimitati nel tempo e hanno quindi una data di inizio e di completamento, sono azioni complesse, si articolano in fasi progettuali e richiedono solitamente un elevato impegno in termini di risorse umane ed economiche. Il comitato per l’educazione permanente deve risultare chiaramente come capofila del progetto.
2. I progetti dei comitati per l’educazione permanente sono valutati dall’Amministrazione provinciale, che in caso di necessità può avvalersi anche di esperte ed esperti esterni, secondo i seguenti criteri:
a) requisiti di accesso (massimo 32 punti):
1) il progetto riguarda misure specifiche per la realtà locale (massimo 8 punti);
2) il progetto è innovativo (massimo 8 punti);
3) il progetto tratta temi socio-politici rilevanti (massimo 8 punti);
4) il progetto prevede misure di educazione permanente complesse, fra l’altro, in termini di tempo e di risorse (massimo 8 punti);
b) criteri di valutazione (massimo 30 punti):
1) il progetto promuove in misura notevole la comunità locale (massimo 6 punti);
2) il comitato per l’educazione permanente collabora con partner di cooperazione (massimo 4 punti);
3) il progetto è caratterizzato da un concetto chiaro e comprensibile, contiene lo stato dell’arte e la definizione degli obiettivi (massimo 5 punti);
4) il progetto è orientato all’obiettivo e ha un effetto duraturo (massimo 5 punti);
5) il progetto si rivolge a gruppi specifici di destinatari e li stimola a una collaborazione attiva (massimo 6 punti);
6) il preventivo di spesa è realistico ed economico e concorda con gli obiettivi del progetto (massimo 4 punti).
3. Per essere ammessi a contributo i progetti dei comitati per l’educazione permanente devono ottenere un punteggio minimo di 5 punti su 8 in almeno tre dei requisiti di accesso di cui al comma 2, lettera a).
4. La concessione dei contributi avviene secondo una graduatoria. Il punteggio è dato dalla somma dei punti assegnati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2.
5. Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa. Una parte dei costi per lo svolgimento dei progetti può essere coperta con l’assegnazione di base di cui all’articolo 15; in ogni caso il finanziamento dei progetti non può superare il 90% della spesa ammessa.