1. Alle agenzie di educazione permanente possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:
a) per la propria gestione: finanziamento del personale di cui all’articolo 8 e contributi per l’attività ordinaria di cui all’articolo 9;
b) contributi per progetti di cui all’articolo 10, interventi specifici di cui all’articolo 11 e misure per lo sviluppo o il miglioramento della qualità di cui all’articolo 12;
c) contributi per le misure di sistema di cui all’articolo 13;
d) contributi per investimenti di cui all’articolo 14;
e) contributi integrativi di cui all’articolo 17.
2. Alle agenzie educative possono essere concessi i seguenti contributi:
a) contributi per la propria gestione (attività ordinaria di cui all’articolo 9);
b) contributi per progetti di cui all’articolo 10, interventi specifici di cui all’articolo 11 e misure per lo sviluppo o il miglioramento della qualità di cui all’articolo 12;
c) contributi per investimenti di cui all’articolo 14;
d) contributi integrativi di cui all’articolo 17.
3. Ai comitati per l’educazione permanente possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:
a) assegnazione di base attraverso i Comuni di cui all’articolo 15;
b) contributi per progetti di cui all’articolo 16 (progetti dei comitati per l’educazione permanente);
c) contributi per le misure per lo sviluppo o il miglioramento della qualità di cui all’articolo 12;
d) contributi per investimenti di cui all’articolo 14;
e) contributi integrativi di cui all’articolo 17.
4. Alle persone fisiche possono essere concessi i contributi e sussidi di cui all’articolo 18.
5. L’entità dei singoli vantaggi economici è definita nei relativi articoli.