1. Le domande di concessione dei vantaggi economici, da compilare secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante o dalla persona fisica richiedente, devono essere presentate entro i seguenti termini:
a) domande di finanziamento per la gestione dell’agenzia – finanziamento del personale di cui all’articolo 8: entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;
b) domande di contributo per la gestione dell’agenzia – attività ordinaria di cui all’articolo 9: entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo o entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento;
c) domande di contributo per progetti delle agenzie di cui all’articolo 10: entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di residua disponibilità di fondi potranno essere presentate ulteriori domande entro il termine perentorio del 30 aprile dell’anno di riferimento,
d) domande di contributo per interventi specifici di cui all’articolo 11: in qualsiasi momento dell’anno;
e) domande di contributo per misure per lo sviluppo o il miglioramento della qualità di agenzie e comitati di cui all’articolo 12: in qualsiasi momento dell’anno;
f) domande di contributo per le misure di sistema di cui all’articolo 13: in qualsiasi momento dell’anno;
g) domande di contributo per investimenti di cui all’articolo 14: in qualsiasi momento dell’anno;
h) domande di contributo per progetti dei comitati per l’educazione permanente di cui all’articolo 16: entro il termine perentorio del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. In caso di residua disponibilità di fondi potranno essere presentate ulteriori domande entro il termine perentorio del 30 aprile dell’anno di riferimento e comunque prima dell’inizio dell’attività oggetto di contributo.
i) domande di contributo integrativo di cui all’articolo 17: in qualsiasi momento dell’anno;
j) domande di contributo per persone fisiche di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a): in qualsiasi momento dell’anno;
k) domande di sussidio per persone fisiche di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b): in qualsiasi momento dell’anno.
2. Le domande devono essere presentate prima che siano state sostenute le spese. Ciò vale anche in caso di domande presentate per la prima volta.
3. Le domande devono essere inviate per posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, spedite per posta o consegnate di persona.
4. L’ufficio provinciale competente potrà rendere obbligatoria la compilazione online della domanda, in armonia con il Codice dell’amministrazione digitale.