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Delibera 25 settembre 2018, n. 961
Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino (modificata con delibera n. 81 del 02.02.2021 und Beschluss Nr. 1029 vom 30.12.2022) (vedi anche delibera n. 1061 del 07.12.2021, delibera n. 1029 vom 30.12.2022 e delibera n. 820 del 26.09.2023)

Allegato

Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell’articolo 2 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, disciplinano le modalità di concessione, da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca, di vantaggi economici per attività e investimenti concernenti i settori dell’educazione permanente e dell’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino, ai sensi della legge provinciale 11 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, e della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche.

2. I presenti criteri non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto i vantaggi economici previsti vengono concessi per iniziative culturali e formative locali il cui pubblico potenziale è limitato al livello locale.

Art. 2
Definizioni generali

1. Per attività di educazione permanente si intendono le attività, le iniziative, i progetti, gli studi, le pubblicazioni, l’elaborazione di materiale didattico nonché gli altri strumenti e misure a favore dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

2. Le attività di educazione permanente comprendono qualsiasi forma organizzata di apprendimento che non faccia parte di percorsi regolari di istruzione scolastica e universitaria.

3. Per investimenti in materia di educazione permanente si intendono l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la manutenzione straordinaria di strutture, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature (ivi inclusi i mezzi informatici) funzionali all’attività di educazione permanente.

Art. 3
Beneficiari

1. Il sistema di educazione permanente poggia sulle agenzie di educazione permanente (inclusi i centri residenziali di cui al comma 3), sulle agenzie educative e sui comitati per l’educazione permanente.

2. Le agenzie di educazione permanente sono organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 2 o 6, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, nonché di un certificato internazionale di qualità, quale EFQM (European Foundation for Quality Management) oppure ISO (International Organization for Standardization). Un'agenzia svolge prevalentemente attività di educazione permanente qualora utilizzi l’80% dei propri oneri per le predette attività. Per gli enti di diritto pubblico tale requisito è dato se gli stessi dispongono di una ripartizione interna di educazione permanente. Le agenzie di educazione permanente devono possedere per statuto autonomia amministrativa e patrimoniale.

3. Un centro residenziale di educazione perma¬nente è considerato agenzia di educazione permanente se, oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, offre ai partecipanti vitto e alloggio all’interno della propria struttura per almeno il 60% della propria attività formativa. Tale percentuale non si applica per le attività formative svolte al di fuori della struttura del centro.

4. Le agenzie educative sono organizzazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

5. Le agenzie di educazione permanente e le agenzie educative devono:

a) aver sancito nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di tipo formativo/educativo;

b) svolgere attività sovracomunale; le organizzazioni con sede a Bolzano, Bressanone, Brunico o Merano nonché i centri residenziali di educazione permanente sono considerati di per sé sovracomunali,

c) possedere un’adeguata struttura organizzativa sul territorio della provincia di Bolzano.

6. I beneficiari possono avere anche la forma giuridica della cooperativa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

7. I comitati per l’educazione permanente sono organizzazioni ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

8. Possono essere concessi vantaggi economici anche alle persone fisiche.

Art. 4
Tipologie di vantaggi economici

1. Alle agenzie di educazione permanente possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) per la propria gestione: finanziamento del personale di cui all’articolo 8 e contributi per l’attività ordinaria di cui all’articolo 9;

b) contributi per progetti di cui all’articolo 10, interventi specifici di cui all’articolo 11 e misure per lo sviluppo o il miglioramento della qualità di cui all’articolo 12;

c) contributi per le misure di sistema di cui all’articolo 13;

d) contributi per investimenti di cui all’articolo 14;

e) contributi integrativi di cui all’articolo 17.

2. Alle agenzie educative possono essere concessi i seguenti contributi:

a) contributi per la propria gestione (attività ordinaria di cui all’articolo 9);

b) contributi per progetti di cui all’articolo 10, interventi specifici di cui all’articolo 11 e misure per lo sviluppo o il miglioramento della qualità di cui all’articolo 12;

c) contributi per investimenti di cui all’articolo 14;

d) contributi integrativi di cui all’articolo 17.

3. Ai comitati per l’educazione permanente possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) assegnazione di base attraverso i Comuni di cui all’articolo 15;

b) contributi per progetti di cui all’articolo 16 (progetti dei comitati per l’educazione permanente);

c) contributi per le misure per lo sviluppo o il miglioramento della qualità di cui all’articolo 12;

d) contributi per investimenti di cui all’articolo 14;

e) contributi integrativi di cui all’articolo 17.

4. Alle persone fisiche possono essere concessi i contributi e sussidi di cui all’articolo 18.

5. L’entità dei singoli vantaggi economici è definita nei relativi articoli.

Art. 5
Risorse economiche

1. I richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale quali:

a) quote sociali;

b) quote di iscrizione alle iniziative;

c) eventuali entrate da attività commerciali;

d) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

e) sponsorizzazioni private;

f) atti di liberalità e offerte;

g) mezzi propri;

h) altre entrate.

Art. 6
Attività di educazione permanente, ore di attività di educazione permanente e giornate di frequenza

1. Per attività di educazione permanente si intende un’attività normalmente misurabile in ore di attività di educazione permanente, di seguito denominate “ore di attività”, o in giornate di frequenza.

2. L’ora di attività si riferisce ad un’attività organizzata di apprendimento. L’unità di misura di un’ora di attività è stabilita in 45 minuti. Questa unità di tempo costituisce la base di calcolo della durata di tutte le attività di educazione permanente.

3. Possono essere computate fino a un massimo di 12 ore di attività nell’arco di una giornata.

4. In caso di viaggi di studio, visite museali e analoghe attività sarà computata la sola durata in cui si svolge effettivamente l’attività formativa. Possono essere computate al massimo quattro ore di attività al giorno.

5. Sono considerate giornate di frequenza quelle riferite a una persona che partecipa ad attività di educazione permanente della durata minima di 6 ore di attività presso un centro residenziale di educazione permanente di cui all’articolo 3. Le mezze giornate di frequenza si riferiscono ad una persona che partecipa ad attività di educazione permanente della durata minima di 4 ore in un centro residenziale di cui all’articolo 3. Le attività di durata inferiore alle 4 ore e quelle esterne al centro residenziale sono computate in ore di attività.

6. Le attività nei centri residenziali di educazione permanente sono riconosciute quali giornate o mezze giornate di frequenza solo qualora sia previsto almeno un pranzo o una cena; in caso contrario sono computate in ore di attività.

7. Sono ammesse a finanziamento solo attività di educazione permanente con un minimo di 8 partecipanti. Per i corsi di tedesco e italiano e per i corsi di alfabetizzazione si può prescindere per giustificati motivi dal numero minimo di partecipanti. Tali deroghe devono essere motivate in via preliminare dal richiedente e approvate dall’ufficio provinciale competente.

8. Nel computo delle ore di attività o delle giornate di frequenza si può tener conto anche delle iniziative i cui partecipanti, per motivi metodologicodidattici, devono essere suddivisi in piccoli gruppi e che pertanto non raggiungono il numero minimo di 8 persone. La necessità metodologico-didattica deve essere motivata dal soggetto richiedente e approvata dall’ufficio provinciale competente.

9. Le iniziative sono ammesse a finanziamento solo se almeno il 50% dei partecipanti (minimo quattro persone) risiede o lavora in provincia di Bolzano.

10. Per le iniziative svolte fuori provincia, almeno il 50% dei partecipanti e un minimo di 8 persone devono essere residenti in provincia di Bolzano.

11. Per le attività svolte in cooperazione, i promotori coinvolti concordano tra loro la rispettiva percentuale delle ore di attività o giornate di frequenza.

12. Ogni attività di educazione permanente va documentata secondo le disposizioni dell’ufficio provinciale competente. La dichiarazione sulle attività svolte nell’anno precedente deve essere inoltrata all’ufficio provinciale competente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7
Ore di attività o giornate di frequenza finanziabili in misura ridotta o non finanziabili

1. Per le seguenti attività si applica una riduzione del 20% delle ore di attività o delle giornate di frequenza finanziabili:

a) soggiorni formativi per famiglie e anziani, soggiorni per il recupero psicofisico e altre analoghe forme organizzate di apprendimento;

b) iniziative per bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età che si svolgono durante le vacanze scolastiche estive e durano più di 210 minuti al giorno per quattro o più giorni consecutivi.

2. Non sono ammesse a finanziamento le ore di attività o giornate di frequenza per:

a) iniziative ospitate per conto terzi;

b) progetti su incarico di terzi;

c) manifestazioni culturali;

d) manifestazioni di intrattenimento;

e) consulenze individuali;

f) lezioni di ripetizione o analoghe forme di assistenza ad alunne e alunni;

g) sedute e riunioni;

h) feste religiose, riti e iniziative in preparazione di funzioni religiose;

i) iniziative di carattere liturgico;

j) esercizi e ritiri spirituali;

k) manifestazioni sportive;

l) corsi sportivi e di danza, tranne quelli per l’aggiornamento dei docenti/delle docenti o dei relatori/delle relatrici e quelli destinati alle persone anziane;

m) corsi di fitness;

n) attività di educazione permanente riservate a bambini sotto i sei anni di età;

o) iniziative di organizzazione interna, rappresentanza, pubblicità, pubbliche relazioni dell’organizzazione e addestramento di funzionarie/funzionari per compiti interni, ad eccezione delle iniziative dirette a migliorare l’attività di educazione permanente.

Art. 8
Gestione dell’agenzia – Finanziamento del personale

1. Alle agenzie di educazione permanente sono concessi, previa domanda, finanziamenti per far fronte agli oneri del personale ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

2. La base di calcolo per il finanziamento è il numero di ore di attività o giornate di frequenza riconosciute svolte dal richiedente nell’anno precedente a quello di riferimento. Per giustificati motivi il richiedente può scegliere quale base di calcolo il numero di ore di attività o giornate di frequenza raggiunto due anni prima. Tale deroga deve essere motivata in via preliminare dal richiedente e approvata dall’ufficio provinciale competente.

3. Sono ammesse a finanziamento le spese per i seguenti profili professionali, secondo i criteri di seguito indicati:

a) un’addetta amministrativa/un addetto amministrativo a fronte di 1.800 ore annue di attività oppure 1.600 giornate annue di frequenza comprovate dall’agenzia di educazione permanente;

b) una collaboratrice pedagogica/un collaboratore pedagogico a fronte di 2.400 ore annue di attività oppure 2.000 giornate annue di frequenza comprovate dall’agenzia di educazione permanente;

c) un’ulteriore collaboratrice pedagogica/un ulteriore collaboratore pedagogico o un’ulteriore addetta amministrativa/un ulteriore addetto amministrativo a fronte di 4.000 ore annue di attività oppure 3.500 giornate annue di frequenza comprovate dall’agenzia di educazione permanente.

4. Per le agenzie di educazione permanente ladine trova applicazione quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

5. Il personale deve:

a) essere in possesso di un titolo di studio adeguato alle mansioni da svolgere, secondo quanto specificato al comma 6;

b) essere disponibile a seguire una formazione continua partecipando regolarmente a convegni, corsi di aggiornamento professionale e analoghe iniziative promosse dalla Provincia o da istituzioni specializzate;

c) garantire la continuità nel rapporto di lavoro;

d) risultare alle effettive dipendenze dell’agenzia di educazione permanente; un posto a tempo pieno può essere suddiviso in più posizioni di lavoro a tempo parziale, fatta eccezione per il posto di direttore/direttrice di cui al comma 6, lettera c). Il personale dipendente può essere sostituito in qualsiasi momento dell’anno.

6. Il personale deve possedere i requisiti e svolgere le mansioni rispondenti alla relativa qualifica professionale, come indicato di seguito:

a) addetto amministrativo/addetta amministrativa, VI qualifica funzionale:

1) requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex maturità) o almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore dell’educazione permanente;

2) mansioni: di front-office, contabili-amministrative e di supporto nell’organizzazione delle iniziative;

b) collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica, VIII qualifica funzionale:

1) requisiti: assolvimento di studi universitari quinquennali o almeno quadriennali secondo il vecchio ordinamento oppure assolvimento di studi universitari triennali con due anni di esperienza professionale nel settore dell’educazione permanente oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex maturità) con almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore dell’educazione permanente;

2) mansioni: analisi dei fabbisogni formativi del territorio, pianificazione, organizzazione e svolgimento di misure formative e progetti, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, assistenza e sviluppo della qualità, collaborazione con il direttore/la direttrice e/o il/la presidente nell’organizzazione e nel coordinamento del personale nonché nella definizione degli obiettivi dell’agenzia;

c) direttore/direttrice, VIII qualifica funzionale:

1) requisiti: assolvimento di studi universitari quinquennali o almeno quadriennali secondo il vecchio ordinamento oppure assolvimento di studi universitari triennali con due anni di esperienza professionale nel settore dell’educazione permanente oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex maturità) con almeno dieci anni di esperienza professionale nel settore dell’educazione permanente;

2) mansioni: direzione e organizzazione, gestione del personale, direzione dell’agenzia secondo gli standard di qualità, definizione degli obiettivi dell’agenzia, monitoraggio e controllo dei compiti delegati ai collaboratori/alle collaboratrici, espletamento dei compiti delegati dagli organi dell’agenzia.

7. Al direttore/Alla direttrice di cui al comma 6, lettera c) spetta un’indennità pari all’indennità di posizione del direttore/della direttrice dell’ufficio provinciale competente, purché l’agenzia di educazione permanente di appartenenza abbia almeno quattro persone (equivalenti a tempo pieno) assunte alle proprie dipendenze.

8. Il finanziamento non può essere in alcun modo superiore alle spese preventivate dall’agenzia di educazione permanente per il relativo/la relativa dipendente.

Art. 9
Gestione dell’agenzia – Attività ordinaria

1. La base di calcolo per il finanziamento dell’attività ordinaria è il numero di ore di attività o giornate di frequenza riconosciute svolte dal richiedente nell’anno precedente a quello di riferimento. Per giustificati motivi il richiedente può scegliere quale base di calcolo il numero di ore di attività o giornate di frequenza raggiunto due anni prima. Tale deroga deve essere motivata in via preliminare dal richiedente e approvata dall’ufficio provinciale competente.

2. Requisito necessario per il finanziamento è che il richiedente abbia svolto nell’anno precedente un minimo di 200 ore di attività ammissibili. In caso di domande presentate per la prima volta, per il calcolo si terrà conto del piano di gestione dell’ente.

3. Il direttore/La direttrice della ripartizione provinciale competente può fissare un tetto massimo di ore di attività o giornate di frequenza finanziabili.

4. I costi ammissibili sono calcolati moltiplicando le ore di attività/le giornate di frequenza riconosciute per i costi di un’ora di attività/una giornata di frequenza. In caso di domande presentate per la prima volta, per il calcolo si terrà conto del piano di gestione dell’ente.

5. I costi per un’ora di attività e una giornata di frequenza sono fissati per l’anno di riferimento 2019 come segue:

a) ora di attività: 85,00 euro;

b) giornata di frequenza: 78,00 euro.

I suddetti importi possono essere adeguati annualmente in base al tasso di inflazione accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

6. Qualora i costi ammissibili, calcolati secondo quanto disposto dai commi 4 e 5, superino il preventivo di spesa presentato, quest’ultimo sarà preso come base di calcolo.

7. Il contributo corrisponde a una percentuale della spesa ammessa. Sono previste le seguenti maggiorazioni:

a) per agenzie in possesso del certificato EFQM Committed to Excellence: + 10%;

b) per agenzie in possesso del certificato EFQM Recognised for Excellence o ISO: + 20%.

8. Il contributo concesso non può in ogni caso superare l’80% della spesa ammessa. Per misure rivolte a fasce socialmente svantaggiate la percentuale massima di contributo ammonta al 90% della spesa ammessa.

Art. 10
Progetti delle agenzie

1. Si considerano progetti delle agenzie di educazione permanente e delle agenzie educative gli interventi innovativi delle agenzie stesse finalizzati a colmare importanti lacune riscontrate:

a) nell’offerta formativa o

b) nello sviluppo dell’educazione permanente.

2. Lo stesso progetto, comprese eventuali repliche/prosecuzioni, può essere finanziato al massimo per tre volte consecutivamente.

3. I progetti sono valutati dall’Amministrazione provinciale, che in caso di necessità può avvalersi anche di esperte ed esperti esterni, secondo i seguenti criteri:

a) criteri sostanziali di valutazione (massimo 40 punti):

1) ricerche, sviluppi e misure di utilità generale per l’educazione permanente in provincia di Bolzano (massimo 10 punti);

2) misure su problemi sociali chiave e di rilevanza per il futuro (massimo 10 punti);

3) misure per le pari opportunità dei sessi e degli strati sociali (massimo 10 punti);

4) apertura a nuovi partecipanti, aumento della partecipazione all’educazione permanente (massimo 10 punti);

b) criterio sostanziale integrativo di valutazione (massimo 10 punti):

1) misure di cooperazione che si avvalgono della sinergia di più organizzazioni;

c) requisiti di idoneità tecnica (massimo 40 punti):

1) comprensibilità del progetto e trasparenza nella programmazione (massimo 20 punti);

2) piano esecutivo (massimo 8 punti);

3) preventivo di spesa e piano di finanziamento (massimo 4 punti);

4) pubblicizzazione del progetto: attività di informazione e comunicazione – anche attraverso i media (massimo 4 punti);

5) realizzazione di progetti precedenti (massimo 4 punti) – solo per le agenzie che hanno presentato progetti negli ultimi due anni.

4. Per essere ammessi a contributo, i progetti devono ottenere, in almeno uno dei criteri sostanziali di valutazione di cui al comma 3, lettera a), un punteggio minimo di 7 punti su 10. Devono inoltre ottenere almeno un punto in tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui al comma 3, lettera c).

5. La concessione dei contributi avviene secondo una graduatoria formata sulla base dei punti assegnati ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3. Il punteggio è dato dalla somma dei punti assegnati ai sensi delle lettere a) e b); a parità di punteggio si considerano i punti assegnati ai sensi della lettera c).

6. Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa. Per progetti rivolti a fasce socialmente svantaggiate la percentuale massima di contributo ammonta al 90% della spesa ammessa.

Art. 11
Interventi specifici

1. Si considerano interventi specifici quelle attività delle agenzie di educazione permanente e delle agenzie educative che hanno carattere continuativo, ma per le quali il finanziamento secondo le modalità proprie dell’attività ordinaria non è possibile o opportuno. In particolare, sono interventi specifici:

a) gli interventi non misurabili in ore di attività o giornate di frequenza;

b) gli interventi misurabili in ore di attività o giornate di frequenza, ma:

1) che necessitano di un’approvazione preventiva oppure

2) che necessitano di adeguata visibilità oppure

3) i cui costi per ora di attività o giornata di frequenza devono essere ridefiniti oppure

4) il cui numero minimo di partecipanti deve essere definito in modo specifico per ogni misura o per ogni pacchetto di misure.

2. Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa. Per interventi specifici rivolti a fasce socialmente svantaggiate la percentuale massima di contributo ammonta al 90% della spesa ammessa.

Art. 12
Misure per lo sviluppo o il miglioramento della qualità di agenzie e comitati

1. Per lo sviluppo o il miglioramento della qualità, alle agenzie di educazione permanente e alle agenzie educative possono essere concessi contributi per le seguenti misure:

a) formazione e aggiornamento del personale (inclusi i lavoratori autonomi/le lavoratrici autonome e i collaboratori volontari/le collaboratrici volontarie);

b) aggiornamento e consulenza interni per lo sviluppo delle agenzie;

c) (cancellato con delibera n. 1029 del 30.12.2022)

d) sviluppo e supporto dei comitati per l’educazione permanente ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

2. Per lo sviluppo o il miglioramento della qualità, ai comitati per l’educazione permanente possono essere concessi contributi per la formazione dei collaboratori e delle collaboratrici dei comitati stessi.

3. Per le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa.

4. Per le misure di cui al comma 1, lettera d), la percentuale massima di contributo ammonta al 95% della spesa ammessa. Per garantire la sicurezza di programmazione, i contributi possono essere concessi, previa domanda, per un periodo massimo di tre esercizi finanziari consecutivi, a condizione che l’attività sia programmata sulla base di un piano di azione.

Art. 13
Misure di sistema

1. Si considerano misure di sistema le misure delle agenzie di educazione permanente che perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) rafforzamento del sistema dell’educazione permanente e aumento dell’efficienza (per es. attraverso cooperazioni tra organizzazioni);

b) rafforzamento del profilo delle agenzie;

c) promozione della partecipazione all’educazione permanente;

d) promozione di settori centrali dal punto di vista politico-formativo e sociale, ma poco remunerativi o scarsamente sviluppati.

2. Il contributo concesso non può superare il 90% della spesa ammessa.

Art. 14
Investimenti

1. Possono essere concessi contributi per i seguenti investimenti:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di strutture;

b) acquisto di arredamenti e attrezzature (ivi inclusi i mezzi informatici).

2. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficiario deve comunicare la data di inizio dei lavori.

3. Per le spese di cui al comma 1, lettera a), superiori all’importo di 150.000,00 euro, trova applicazione quanto segue:

a) le spese preventivate devono essere corredate di una relazione tecnica della direzione lavori; in caso di necessità, in fase di valutazione l’Amministrazione provinciale può avvalersi anche di esperte ed esperti esterni;

b) il richiedente deve garantire che la struttura finanziata venga utilizzata per un certo lasso di tempo esclusivamente o almeno prevalentemente per lo svolgimento di attività di educazione permanente. Ciò deve avvenire, tra l’altro, attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

4. Nel caso di investimenti minori (attrezzature, mobili ecc.) è previsto un obbligo di utilizzo dei beni finanziati proporzionato al contributo concesso.

5. Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa.

Art. 15
Assegnazione di base ai comitati per l’educazione permanente

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, sono trasferiti ai Comuni le funzioni e i compiti relativi al finanziamento dei comitati per l’educazione permanente nel territorio di competenza (cosiddetta assegnazione di base per i compiti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche); i fondi a tal fine necessari, assegnati dalla Provincia ai Comuni, e le modalità del finanziamento sono stabiliti nell’ambito dell’accordo annuale sulla finanza locale. Tale accordo prevede fra l’altro che i Comuni partecipino con un finanziamento in misura almeno pari a quello della Provincia.

2. Nell’impiego dei finanziamenti concessi, i comitati per l’educazione permanente sono tenuti a rispettare i criteri di cui al presente articolo, definiti di comune accordo con il Consiglio dei Comuni. I criteri vengono definiti, integrati ossia modificati dalla Giunta provinciale in comune accordo con il Consiglio dei Comuni.

3. I Comuni sono tenuti a liquidare l’assegnazione di base ai comitati per l’educazione permanente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.

4. Per l’assegnazione di trova applicazione quanto segue:

a) l’assegnazione è calcolata moltiplicando una quota pro capite per il numero di abitanti del bacino di utenza del comitato. La quota pro capite viene determinata dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche;

b) nel primo anno di costituzione di un comitato per l’educazione permanente, l’assegnazione di base è calcolata in base al numero dei mesi interi a decorrere dalla costituzione stessa;

c) le risorse assegnate non utilizzate o utilizzate difformemente da quanto stabilito dai criteri di cui al presente articolo possono essere detratte dai Comuni dalle assegnazioni degli anni successivi. Ciò avverrà anche sulla base di un parere formulato dal competente ufficio provinciale per l’educazione permanente e trasmesso alla Ripartizione provinciale Enti locali;

d) un comitato per l’educazione permanente che per due anni di seguito non svolga alcuna attività è considerato inesistente.

5. Le domande per l’assegnazione di base ai comitati per l’educazione permanente vanno compilate secondo l’apposito modello predisposto dal competente ufficio provinciale per l’educazione permanente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del comitato. Le domande devono essere presentate al Comune competente insieme alla documentazione di cui all’articolo 13, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di comitati di nuova costituzione, le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.

6. I comitati per l’educazione permanente devono trasmettere copia della domanda e dei relativi allegati al competente ufficio provinciale per l’educazione permanente. Quest’ultimo, in caso di manchevolezze riscontrate sulla base della documentazione pervenuta, potrà contattare i comitati per l’educazione permanente e i Comuni al fine di individuare congiuntamente una possibile soluzione.

7. L’assegnazione di base può essere concessa per i compiti di cui all’articolo 7, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, con riferimento a qualsiasi forma organizzata di apprendimento che non faccia parte di percorsi regolari di istruzione scolastica o universitaria. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della citata legge tali compiti possono riguardare anche l’ambito delle attività culturali.

8. Non sono finanziabili:

a) tutte le attività di cui all’articolo 7, comma 2, dei presenti criteri;

b) i compiti rientranti tra le attività istituzionali di associazioni o associazioni di categoria (quali cori, bande musicali, gruppi teatrali, biblioteche, associazioni sportive e simili).

9. Gite e viaggi di carattere formativo o culturale e attività analoghe sono finanziabili solo qualora sia preponderante l’aspetto educativo e siano previste forme organizzate di apprendimento; saranno riconosciute ammissibili solo le spese direttamente connesse alle forme organizzate di apprendimento, quali biglietti di entrata ai musei, visite guidate e simili.

Art. 16
Progetti dei comitati per l’educazione permanente

1. I progetti dei comitati per l’educazione permanente sono iniziative temporalmente limitate con un obiettivo specifico. I progetti hanno pertanto un tema ben definito, si prefiggono un obiettivo chiaro, sono delimitati nel tempo e hanno quindi una data di inizio e di completamento, sono azioni complesse, si articolano in fasi progettuali e richiedono solitamente un elevato impegno in termini di risorse umane ed economiche. Il comitato per l’educazione permanente deve risultare chiaramente come capofila del progetto.

2. I progetti dei comitati per l’educazione permanente sono valutati dall’Amministrazione provinciale, che in caso di necessità può avvalersi anche di esperte ed esperti esterni, secondo i seguenti criteri:

a) requisiti di accesso (massimo 32 punti):

1) il progetto riguarda misure specifiche per la realtà locale (massimo 8 punti);

2) il progetto è innovativo (massimo 8 punti);

3) il progetto tratta temi socio-politici rilevanti (massimo 8 punti);

4) il progetto prevede misure di educazione permanente complesse, fra l’altro, in termini di tempo e di risorse (massimo 8 punti);

b) criteri di valutazione (massimo 30 punti):

1) il progetto promuove in misura notevole la comunità locale (massimo 6 punti);

2) il comitato per l’educazione permanente collabora con partner di cooperazione (massimo 4 punti);

3) il progetto è caratterizzato da un concetto chiaro e comprensibile, contiene lo stato dell’arte e la definizione degli obiettivi (massimo 5 punti);

4) il progetto è orientato all’obiettivo e ha un effetto duraturo (massimo 5 punti);

5) il progetto si rivolge a gruppi specifici di destinatari e li stimola a una collaborazione attiva (massimo 6 punti);

6) il preventivo di spesa è realistico ed economico e concorda con gli obiettivi del progetto (massimo 4 punti).

3. Per essere ammessi a contributo i progetti dei comitati per l’educazione permanente devono ottenere un punteggio minimo di 5 punti su 8 in almeno tre dei requisiti di accesso di cui al comma 2, lettera a).

4. La concessione dei contributi avviene secondo una graduatoria. Il punteggio è dato dalla somma dei punti assegnati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2.

5. Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa. Una parte dei costi per lo svolgimento dei progetti può essere coperta con l’assegnazione di base di cui all’articolo 15; in ogni caso il finanziamento dei progetti non può superare il 90% della spesa ammessa.

Art. 17
Contributi integrativi

1. I contributi integrativi integrano i contributi già concessi. Possono essere concessi nei seguenti casi:

a) se le risorse economiche di cui all’articolo 5, non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione dell’attività o dell’investimento programmati;

b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del richiedente;

c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.

Art. 18
Vantaggi economici per le persone fisiche

1. Alle persone fisiche possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi per pubblicazioni, materiali didattici e realizzazioni audiovisive, nonché per elaborati in tema di bilinguismo ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche;

b) sussidi per la propria formazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche. Tali vantaggi economici sono concessi esclusivamente nell’ambito di indagini e progetti pilota promossi dall’Ufficio provinciale Educazione permanente e perseguono l’obiettivo di incrementare la partecipazione attiva di determinati gruppi di destinatari o di sviluppare determinati settori.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), non possono superare l’80% della spesa ammessa. I singoli sussidi di cui al comma 1, lettera b), non possono essere superiori a 5.000,00 euro annui.

Art. 19
Direttive generali per i vantaggi economici

1. Ogni modifica rilevante ai fini della domanda di finanziamento presentata deve essere immediatamente comunicata all’ufficio provinciale competente.

2. La concessione dei vantaggi economici dipende, oltre che dalla valutazione positiva della domande, anche dalla disponibilità finanziaria nell’esercizio di riferimento.

3. Il vantaggio economico concesso non può in alcun caso superare il disavanzo dichiarato nella domanda.

4. Il vantaggio economico può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e la realizzazione degli investimenti per i quali è stato concesso.

5. Il beneficiario che intenda utilizzare il vantaggio economico per finalità diverse o per coprire altre spese dovrà presentare una domanda motivata, con esatta indicazione del nuovo impiego. La domanda va presentata entro l’anno solare di riferimento del vantaggio economico.

6. La modifica della destinazione del vantaggio economico o delle spese è approvata secondo le stesse procedure previste per la concessione.

7. Le modifiche minori che non comportino variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell'ufficio provinciale competente.

8. Se le attività o gli investimenti agevolati non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo parzialmente, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il vantaggio economico concesso è revocato o ridotto in proporzione.

9. La parte del finanziamento concesso che non è stata utilizzata per coprire le spese ammesse a finanziamento o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali.

10. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni precedenti, l’ufficio provinciale competente potrà, in qualsiasi momento, richiedere documenti e dati aggiuntivi e disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

11. In caso di mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti il vantaggio economico è revocato o ridotto in proporzione.

Art. 20
Spese ammesse

1. Possono essere ammesse a finanziamento le seguenti spese:

a) spese per il personale:

1) stipendi, trattamento di fine rapporto, imposte, oneri sociali, assicurazioni;

2) compensi a lavoratrici e lavoratori autonomi, ivi inclusi imposte, oneri sociali e assicurazioni;

3) rimborsi spese;

4) formazione e aggiornamento;

b) spese amministrative e di gestione:

1) cancelleria e materiale di consumo, spese postali, telefono, fax, manutenzione delle apparecchiature, spese di trasporto, spese di gestione di automezzi e simili;

2) consulenze contabili e fiscali, assicurazioni;

3) imposte e tasse ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni, spese bancarie;

4) quote sociali;

5) spese di pubblicità e pubbliche relazioni;

6) affitti e spese accessorie, energia elettrica, riscaldamento, acqua, servizi di pulizia, manutenzione ordinaria e simili;

7) acquisti di beni per vitto e alloggio;

8) libri, giornali, riviste, media e simili;

9) software e programmi informatici utili alla gestione;

c) spese per attività (organizzazioni):

1) compensi, ivi compresi imposte, oneri sociali e assicurazioni;

2) rimborsi spese;

3) spese di vitto e alloggio dei/delle partecipanti;

4) materiale didattico;

5) spese di pubblicità e pubbliche relazioni;

6) affitti e spese accessorie per i locali utilizzati per le attività di educazione permanente;

7) altre spese strettamente connesse all‘attività svolta;

d) spese per investimenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14;

e) spese per attività (persone fisiche):

1) spese strettamente connesse a pubblicazioni, materiali didattici, realizzazioni audiovisive e elaborati in tema di bilinguismo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);

2) quota di iscrizione e spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alle attività formative di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b).

2. Gli stipendi del personale dipendente e i compensi alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi possono essere ammessi nella misura massima pari al trattamento economico del personale provinciale di analoga qualifica professionale.

3. I compensi per i docenti/le docenti e i relatori/le relatrici possono essere ammesse nei limiti massimi degli importi vigenti previsti dall’Amministrazione provinciale.

4. Le spese di viaggio, vitto e alloggio possono essere ammesse nei limiti massimi degli importi previsti dalla vigente disciplina sul trattamento di missione per il personale provinciale.

5. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) offerte e contributi di solidarietà;

b) spese di rappresentanza;

c) IVA detraibile;

d) interessi passivi e disavanzi d’esercizio di anni precedenti;

e) interessi di mora e contravvenzioni;

f) acquisto di beni destinati alla rivendita;

g) rimborsi a componenti di organi.

Art. 21
Domande di concessione dei vantaggi economici

1. Le domande di concessione dei vantaggi economici, da compilare secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante o dalla persona fisica richiedente, devono essere presentate entro i seguenti termini:

a) domande di finanziamento per la gestione dell’agenzia – finanziamento del personale di cui all’articolo 8: entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;

b) domande di contributo per la gestione dell’agenzia – attività ordinaria di cui all’articolo 9: entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo o entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento;

c) domande di contributo per progetti delle agenzie di cui all’articolo 10: entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di residua disponibilità di fondi potranno essere presentate ulteriori domande entro il termine perentorio del 30 aprile dell’anno di riferimento,

d) domande di contributo per interventi specifici di cui all’articolo 11: in qualsiasi momento dell’anno;

e) domande di contributo per misure per lo sviluppo o il miglioramento della qualità di agenzie e comitati di cui all’articolo 12: in qualsiasi momento dell’anno;

f) domande di contributo per le misure di sistema di cui all’articolo 13: in qualsiasi momento dell’anno;

g) domande di contributo per investimenti di cui all’articolo 14: in qualsiasi momento dell’anno;

h) domande di contributo per progetti dei comitati per l’educazione permanente di cui all’articolo 16: entro il termine perentorio del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. In caso di residua disponibilità di fondi potranno essere presentate ulteriori domande entro il termine perentorio del 30 aprile dell’anno di riferimento e comunque prima dell’inizio dell’attività oggetto di contributo.

i) domande di contributo integrativo di cui all’articolo 17: in qualsiasi momento dell’anno;

j) domande di contributo per persone fisiche di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a): in qualsiasi momento dell’anno;

k) domande di sussidio per persone fisiche di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b): in qualsiasi momento dell’anno.

2. Le domande devono essere presentate prima che siano state sostenute le spese. Ciò vale anche in caso di domande presentate per la prima volta.

3. Le domande devono essere inviate per posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, spedite per posta o consegnate di persona.

4. L’ufficio provinciale competente potrà rendere obbligatoria la compilazione online della domanda, in armonia con il Codice dell’amministrazione digitale.

Art. 22
Documentazione da presentare

1. Alle domande di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), va allegata la seguente documentazione:

a) piano di gestione, inclusa la programmazione finanziaria e quella relativa al personale;

b) preventivo di spesa;

c) piano di finanziamento.

2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 deve essere presentata, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, una relazione consuntiva composta dal rendiconto economico e dalla relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

3. I richiedenti soggetti all’obbligo di redigere il rendiconto economico in forma di un bilancio sono tenuti a presentare quest’ultimo, con la relazione del collegio dei revisori dei conti sulla regolare gestione finanziaria, all’ufficio provinciale competente entro il 31 luglio di ogni anno.

4. Alle domande di cui all’articolo 21, comma 1, lettere c), d), e), f), h) e j) va allegata la seguente documentazione:

a) descrizione delle iniziative programmate con calendario di attuazione e preventivo di spesa con ripartizione dei costi per anno (cronoprogramma);

b) piano di finanziamento.

5. Alle domande di cui all’articolo 21, comma 1, lettera g), va allegata la seguente documentazione:

a) descrizione degli investimenti programmati con calendario di attuazione e preventivo di spesa con ripartizione dei costi per anno (cronoprogramma);

b) preventivi di spesa;

c) piano di finanziamento.

6. Alle domande di cui all’articolo 21, comma 1, lettera i), va allegata la seguente documentazione:

a) relazione motivata sulla necessità o l’opportunità di un contributo integrativo;

b) nuovo preventivo di spesa;

c) nuovo piano di finanziamento.

7. Alle domande di cui all’articolo 21, comma 1, lettera k), va allegata la seguente documentazione:

a) descrizione dell’attività formativa;

b) preventivo di spesa.

8. In caso di domande presentate per la prima volta, deve essere allegata anche una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organizzazione richiedente. Eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto dovranno essere comunicate.

Art. 23
Anticipazioni

1. Le organizzazioni possono richiedere l’assegnazione e l’erogazione di un’anticipazione ai sensi dell’articolo 15/bis, comma 1, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, per un importo non superiore all’80% dell’ammontare dei singoli vantaggi economici loro concessi per l’anno in corso. L’anticipazione viene richiesta contestualmente alla domanda di concessione del vantaggio economico.

2. Le organizzazioni possono richiedere l’assegnazione e l’erogazione di un’anticipazione ai sensi dell’articolo 15/bis, comma 2, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, per un importo non superiore all’80% dell’ammontare complessivo dei finanziamenti ordinari (gestione dell’agenzia – finanziamento del personale e attività ordinaria di cui agli articoli 8 e 9, interventi specifici di cui all’articolo 11 dei presenti criteri) loro concessi nell’anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione. La relativa domanda deve essere presentata entro il 10 novembre dell’anno antecedente a quello cui si riferisce il vantaggio economico.

3. L’anticipazione di cui al comma 2 viene concessa solo se i finanziamenti per l’anno precedente ammontavano ad almeno 15.000,00 euro e se è stato rendicontato almeno l’80% dei contributi concessi nell’anno precedente.

Art. 24
Termini per la rendicontazione delle anticipazioni

1. Chi ha ottenuto un’anticipazione deve rendicontare le spese sostenute, per un importo pari al totale dell’anticipazione stessa, preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 30 settembre dell’anno successivo all’avvenuta erogazione.

2. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 1, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno.

3. (cancellato con delibera n. 1029 del 30.12.2022)

4. La parte dell’anticipazione concessa che non è stata utilizzata per coprire le spese ammesse a finanziamento o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali.

Art. 25
Termini per la rendicontazione dei vantaggi economici

1. Le domande di liquidazione dei vantaggi economici devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. Per le attività o gli investimenti pluriennali, il beneficiario deve presentare il rendiconto delle spese entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento delle singole attività o dei singoli investimenti previsti nel cronoprogramma.

3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione per causa riconducibile al beneficiario, il vantaggio economico viene revocato.

4. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario può essere concessa una proroga dei termini di cui ai commi 1 e 2 fino a un massimo di un ulteriore anno. Trascorso inutilmente anche tale termine, il vantaggio economico si intende automaticamente revocato.

Art. 26
Rendicontazione

1. Le domande di liquidazione dei vantaggi economici o di copertura delle relative anticipazioni da parte delle organizzazioni, da compilare secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante, devono essere corredate di:

a) la seguente documentazione di spesa:

1) i singoli documenti di spesa, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa, e un elenco dei documenti stessi, redatto secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente;

2) in alternativa al numero 1), un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve essere redatto secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente. Per i soggetti di diritto pubblico trova sempre applicazione questa modalità di rendicontazione;

3) i beneficiari possono limitare l’importo dei documenti di spesa all’ammontare del vantaggio economico concesso. In questo caso dovranno integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per la realizzazione delle attività o degli investimenti è stata sostenuta per intero e di essere in possesso dei relativi documenti di spesa;

b) un elenco delle persone che hanno prestato attività di volontariato, comprensivo del numero di ore prestate, della tipologia dell‘attività svolta e del luogo in cui l’attività è stata espletata;

c) in caso di finanziamento del personale, il calcolo dei costi salariali, strutturati per singola persona e mese;

d) in caso di progetti, interventi specifici o misure di sistema: relazione dettagliata sul progetto, sull’intervento o sulla misura, secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente;

e) in caso di lavori di costruzione per un importo superiore a 150.000,00 euro, la relazione di un professionista/una professionista iscritto/iscritta all’albo, che non sia il/la progettista, attestante lo stato di avanzamento dei lavori o la fine degli stessi;

f) una dichiarazione attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti di legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre istanze di finanziamento per le stesse attività o gli stessi investimenti, con indicazione dell’ammontare dei vantaggi economici effettivamente concessi;

3) lo svolgimento dell'intero o parziale programma di attività o di investimenti ammesso a finanziamento;

4) che le spese per il personale dipendente, i lavoratori autonomi/le lavoratrici autonome, i docenti/le docenti/i e i relatori/le relatrici nonché quelle di viaggio, vitto e alloggio sono state rendicontate nel rispetto dei tetti massimi previsti;

5) in caso di attività di volontariato: la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo;

6) l’iscrizione dei beni ammortizzabili nell’inventario o nel registro previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento interno.

2. Le domande di liquidazione dei contributi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), da compilare secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dalla persona richiedente, devono essere corredate di:

a) la seguente documentazione di spesa:

1) i singoli documenti di spesa, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa, e un elenco dei documenti stessi, redatto secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente;

2) in alternativa al numero 1), un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve essere redatto secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente;

b) una relazione dettagliata sull’attività svolta, secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente, con allegata copia del prodotto realizzato;

c) una dichiarazione attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti di legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre istanze di finanziamento per le stesse attività, con indicazione dell’ammontare dei vantaggi economici effettivamente concessi;

3) che le spese di viaggio, vitto e alloggio sono state rendicontate nel rispetto dei tetti massimi previsti.

3. Le domande di liquidazione dei sussidi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), da compilare secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dalla persona richiedente, devono essere corredate di:

a) idonea documentazione attestante la partecipazione all’attività formativa;

b) una relazione dettagliata sull’attività svolta, secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente.

4. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo pari al 25% della spesa stessa, alle organizzazioni è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. Il vantaggio economico concesso dovrà essere in ogni caso documentabile per l’intero ammontare con documenti di spesa.

5. La partecipazione alle riunioni degli organi istituzionali delle organizzazioni non è riconosciuta ai fini del computo delle ore prestate a titolo di volontariato.

6. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.

Art. 27
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle disposizioni di legge;

b) essere intestati al richiedente;

c) essere quietanzati;

d) riferirsi alle finalità per cui è stato concesso il vantaggio economico e alla spesa ammessa a finanziamento;

e) riferirsi all’anno solare per il quale è stato concesso il vantaggio economico.

f) essere successivi alla domanda di contributo.

Art. 28
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6% dei vantaggi economici liquidati.

2. L’individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente e da due dipendenti.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Il controllo a campione verte su:

a) la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente;

b) l’effettiva realizzazione delle attività e degli investimenti per i quali è stato concesso il vantaggio economico, e l’intera effettuazione delle relative spese, sostenute in relazione alla spesa ammessa;

c) la documentazione relativa all’attività di volontariato,

d) la tenuta dei registri previsti dallo statuto o dal regolamento interno.

5. In caso di necessità, per l’espletamento dei controlli a campione ci si può avvalere anche di esperte ed esperti esterni.

Art. 29
Indebita percezione di vantaggi economici

1. In caso di indebita percezione dei vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 30
Obblighi nell’attività di comunicazione

1. I beneficiari, nell’ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che le attività o gli investimenti, sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia. Devono altresì apporre il logo della Provincia.

Art. 31
Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande relative all'anno 2019 e seguenti.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction Delibera 9 gennaio 2018, n. 1
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 79
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 89
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 100
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 114
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 122
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 125
ActionAction Delibera 16 febbraio 2018, n. 143
ActionAction Delibera 27 febbraio 2018, n. 169
ActionAction Delibera 6 marzo 2018, n. 186
ActionAction Delibera 13 marzo 2018, n. 223
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 240
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 257
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 320
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 321
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 331
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 332
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 350
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 357
ActionAction Delibera 24 aprile 2018, n. 375
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 397
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 415
ActionAction Delibera 15 maggio 2018, n. 431
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 477
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 497
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 499
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 505
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 506
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 508
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 529
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 531
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 552
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 555
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 566
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 579
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 601
ActionAction Delibera 26 giugno 2018, n. 630
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 657
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 658
ActionAction Delibera 10 luglio 2018, n. 673
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 703
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 704
ActionAction Delibera 24 luglio 2018, n. 733
ActionAction Delibera 31 luglio 2018, n. 757
ActionAction Delibera 7 agosto 2018, n. 798
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 833
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 839
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 840
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 853
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 876
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 883
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 902
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 905
ActionAction Delibera 18 settembre 2018, n. 949
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 957
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 961
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 964
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 965
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 968
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 978
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1031
ActionAction Delibera 16 ottobre 2018, n. 1051
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1102
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1108
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1109
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1120
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1121
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1150
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1156
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1158
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1161
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1165
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1199
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1202
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1209
ActionAction Delibera 27 novembre 2018, n. 1235
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1284
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1286
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1324
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1346
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1347
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1363
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1384
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1385
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1401
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1404
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1405
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1415
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1418
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1419
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1446
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1466
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1470
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1472
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1285
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