1. Ogni modifica rilevante ai fini della domanda di finanziamento presentata deve essere immediatamente comunicata all’ufficio provinciale competente.
2. La concessione dei vantaggi economici dipende, oltre che dalla valutazione positiva della domande, anche dalla disponibilità finanziaria nell’esercizio di riferimento.
3. Il vantaggio economico concesso non può in alcun caso superare il disavanzo dichiarato nella domanda.
4. Il vantaggio economico può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e la realizzazione degli investimenti per i quali è stato concesso.
5. Il beneficiario che intenda utilizzare il vantaggio economico per finalità diverse o per coprire altre spese dovrà presentare una domanda motivata, con esatta indicazione del nuovo impiego. La domanda va presentata entro l’anno solare di riferimento del vantaggio economico.
6. La modifica della destinazione del vantaggio economico o delle spese è approvata secondo le stesse procedure previste per la concessione.
7. Le modifiche minori che non comportino variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell'ufficio provinciale competente.
8. Se le attività o gli investimenti agevolati non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo parzialmente, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il vantaggio economico concesso è revocato o ridotto in proporzione.
9. La parte del finanziamento concesso che non è stata utilizzata per coprire le spese ammesse a finanziamento o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali.
10. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni precedenti, l’ufficio provinciale competente potrà, in qualsiasi momento, richiedere documenti e dati aggiuntivi e disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
11. In caso di mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti il vantaggio economico è revocato o ridotto in proporzione.