1. Per lo sviluppo o il miglioramento della qualità, alle agenzie di educazione permanente e alle agenzie educative possono essere concessi contributi per le seguenti misure:
a) formazione e aggiornamento del personale (inclusi i lavoratori autonomi/le lavoratrici autonome e i collaboratori volontari/le collaboratrici volontarie);
b) aggiornamento e consulenza interni per lo sviluppo delle agenzie;
c) (cancellato con delibera n. 1029 del 30.12.2022)
d) sviluppo e supporto dei comitati per l’educazione permanente ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.
2. Per lo sviluppo o il miglioramento della qualità, ai comitati per l’educazione permanente possono essere concessi contributi per la formazione dei collaboratori e delle collaboratrici dei comitati stessi.
3. Per le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa.
4. Per le misure di cui al comma 1, lettera d), la percentuale massima di contributo ammonta al 95% della spesa ammessa. Per garantire la sicurezza di programmazione, i contributi possono essere concessi, previa domanda, per un periodo massimo di tre esercizi finanziari consecutivi, a condizione che l’attività sia programmata sulla base di un piano di azione.