1. Per le seguenti attività si applica una riduzione del 20% delle ore di attività o delle giornate di frequenza finanziabili:
a) soggiorni formativi per famiglie e anziani, soggiorni per il recupero psicofisico e altre analoghe forme organizzate di apprendimento;
b) iniziative per bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età che si svolgono durante le vacanze scolastiche estive e durano più di 210 minuti al giorno per quattro o più giorni consecutivi.
2. Non sono ammesse a finanziamento le ore di attività o giornate di frequenza per:
a) iniziative ospitate per conto terzi;
b) progetti su incarico di terzi;
c) manifestazioni culturali;
d) manifestazioni di intrattenimento;
e) consulenze individuali;
f) lezioni di ripetizione o analoghe forme di assistenza ad alunne e alunni;
g) sedute e riunioni;
h) feste religiose, riti e iniziative in preparazione di funzioni religiose;
i) iniziative di carattere liturgico;
j) esercizi e ritiri spirituali;
k) manifestazioni sportive;
l) corsi sportivi e di danza, tranne quelli per l’aggiornamento dei docenti/delle docenti o dei relatori/delle relatrici e quelli destinati alle persone anziane;
m) corsi di fitness;
n) attività di educazione permanente riservate a bambini sotto i sei anni di età;
o) iniziative di organizzazione interna, rappresentanza, pubblicità, pubbliche relazioni dell’organizzazione e addestramento di funzionarie/funzionari per compiti interni, ad eccezione delle iniziative dirette a migliorare l’attività di educazione permanente.