1. Per attività di educazione permanente si intende un’attività normalmente misurabile in ore di attività di educazione permanente, di seguito denominate “ore di attività”, o in giornate di frequenza.
2. L’ora di attività si riferisce ad un’attività organizzata di apprendimento. L’unità di misura di un’ora di attività è stabilita in 45 minuti. Questa unità di tempo costituisce la base di calcolo della durata di tutte le attività di educazione permanente.
3. Possono essere computate fino a un massimo di 12 ore di attività nell’arco di una giornata.
4. In caso di viaggi di studio, visite museali e analoghe attività sarà computata la sola durata in cui si svolge effettivamente l’attività formativa. Possono essere computate al massimo quattro ore di attività al giorno.
5. Sono considerate giornate di frequenza quelle riferite a una persona che partecipa ad attività di educazione permanente della durata minima di 6 ore di attività presso un centro residenziale di educazione permanente di cui all’articolo 3. Le mezze giornate di frequenza si riferiscono ad una persona che partecipa ad attività di educazione permanente della durata minima di 4 ore in un centro residenziale di cui all’articolo 3. Le attività di durata inferiore alle 4 ore e quelle esterne al centro residenziale sono computate in ore di attività.
6. Le attività nei centri residenziali di educazione permanente sono riconosciute quali giornate o mezze giornate di frequenza solo qualora sia previsto almeno un pranzo o una cena; in caso contrario sono computate in ore di attività.
7. Sono ammesse a finanziamento solo attività di educazione permanente con un minimo di 8 partecipanti. Per i corsi di tedesco e italiano e per i corsi di alfabetizzazione si può prescindere per giustificati motivi dal numero minimo di partecipanti. Tali deroghe devono essere motivate in via preliminare dal richiedente e approvate dall’ufficio provinciale competente.
8. Nel computo delle ore di attività o delle giornate di frequenza si può tener conto anche delle iniziative i cui partecipanti, per motivi metodologicodidattici, devono essere suddivisi in piccoli gruppi e che pertanto non raggiungono il numero minimo di 8 persone. La necessità metodologico-didattica deve essere motivata dal soggetto richiedente e approvata dall’ufficio provinciale competente.
9. Le iniziative sono ammesse a finanziamento solo se almeno il 50% dei partecipanti (minimo quattro persone) risiede o lavora in provincia di Bolzano.
10. Per le iniziative svolte fuori provincia, almeno il 50% dei partecipanti e un minimo di 8 persone devono essere residenti in provincia di Bolzano.
11. Per le attività svolte in cooperazione, i promotori coinvolti concordano tra loro la rispettiva percentuale delle ore di attività o giornate di frequenza.
12. Ogni attività di educazione permanente va documentata secondo le disposizioni dell’ufficio provinciale competente. La dichiarazione sulle attività svolte nell’anno precedente deve essere inoltrata all’ufficio provinciale competente entro il 31 gennaio di ogni anno.