(1) Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9, la Giunta provinciale è autorizzata a conferire alla gestione liquidatoria i mezzi finanziari necessari all’estinzione della fondazione “Vital”.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 430.000,00 euro per il 2016, si provvede con la legge di stabilità.