(1) Dopo l’articolo 15/bis della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è inserito il seguente articolo:
“Art. 15/ter (Deviazioni lungo l’A22 Brennero-Modena per chiusura stradale)
1. La Provincia, nel caso in cui si renda necessaria la chiusura di una strada statale o provinciale a causa di eventi calamitosi, può farsi carico del pedaggio autostradale, quando l’unica deviazione disponibile nel territorio provinciale si trovi sull’A22 Brennero-Modena e previa stipulazione di apposita convenzione con il concessionario della stessa.”
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 65.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede con la legge di stabilità.