(1) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. È costituito il fondo per interventi di emergenza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata. Una situazione d’emergenza è determinata dai seguenti eventi calamitosi: terremoti, inondazioni, colate detritiche, movimenti franosi e valanghe; sono esclusi gli incendi.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis L’accertamento di una situazione d’emergenza di cui al comma 1 è effettuato, in caso di necessità cogente di ricostruire in altro luogo i fabbricati urbani, dalla conferenza dei servizi coordinata dall’Ufficio provinciale Protezione civile. Alla conferenza dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle seguenti Ripartizioni provinciali e dei seguenti Uffici provinciali: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Ripartizione Opere idrauliche, Ripartizione Foreste, Ripartizione Edilizia abitativa, Ufficio Geologia e prove materiali e Ufficio Protezione civile.”
(3) Alla fine del comma 1/bis dell’articolo 37 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Un particolare stato di necessità è costituito anche dalla mancata percezione delle retribuzioni per il personale di aziende in crisi per un periodo di almeno 3 mensilità. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri per la concessione del sussidio d’emergenza.
(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis Qualora nel patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il valore convenzionale delle abitazioni che sono parte del maso chiuso non è considerato. Il valore convenzionale degli altri alloggi è suddiviso per il numero dei figli ridotto di un'unità.”
(5) La disciplina di cui al comma 2/bis dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, si applica anche alle domande di agevolazione presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
(6) Nel comma 1 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “è stimata per l’anno 2015 in 13.000.000,00 di euro” sono inserite le seguenti parole: “e per l’anno 2016 in 15.000.000,00 di euro”.
(7) Il comma 2 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014, 2015 e 2016.”
(8) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:
“f) qualora l’assegnatario non occupi in modo stabile ed effettivo l’abitazione per la durata del vincolo di cui all’articolo 86.”
(9) L’articolo 96 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“Art. 96 (Commissione di assegnazione)
1. L’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione delle abitazioni dell’IPES e di quelle affidate in amministrazione all’IPES spetta ad una commissione nominata dal Consiglio di amministrazione dell’IPES.
2. La Commissione si compone di tre membri nominati dal Consiglio di amministrazione dell’IPES.
3. La Commissione di assegnazione rimane in carica fino alla durata in carica del Consiglio di amministrazione dell’IPES.
4. I membri della Commissione per l’assegnazione sono esclusi dall’assegnazione di alloggi.”
(10) Fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.600.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede con la legge di stabilità.