(1) Il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Il gettito dell’imposta è assegnato alle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell’elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, a condizione che vengano rispettati i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale e che venga dimostrata la quota di autofinanziamento da stabilirsi con regolamento di esecuzione. Con regolamento di esecuzione può essere definito che i comuni versino una parte del gettito da riservare al marketing di destinazione all’organizzazione provinciale competente per la promozione turistica nonché ai consorzi turistici iscritti nell’elenco dei consorzi turistici ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, a condizione che anche questi rispettino i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.”