(1) Il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. I finanziamenti a carico del fondo ordinario, sono erogati, secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere, in quattro rate uguali, la prima delle quali di regola entro il mese di gennaio. I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono erogati in rate semestrali scadenti di norma nel mese precedente quello di scadenza dei ratei di ammortamento.”
(2) L’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche è così sostituito:
“Art. 5 (Fondo per gli investimenti)
1. Per la copertura delle spese di investimento i comuni ricevono annualmente, sulla base di criteri di fabbisogno, contributi agli investimenti. Con questi contributi agli investimenti sono da finanziare le opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7/bis della stessa legge provinciale.
2. In deroga alle disposizioni di cui alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, l’assegnazione di cui all’articolo 5 della stessa legge ammonta fino al 25 per cento. Le regole sulla resa dei conti sono stabilite con regolamento di attuazione.
3. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione, le norme di transazione per la nuova disciplina sugli investimenti, nonché i dettagli e le procedure per il finanziamento delle spese di investimento sono stabiliti con l’accordo di cui all’Art. 2."
(3) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche è così sostituito:
1. I finanziamenti del fondo perequativo sono assegnati ai comuni per sostenere la salvaguardia degli equilibri di bilancio”.
(4) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 12/bis (Disposizioni per il personale dei comuni)
1. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche.
2. La pianta organica non può superare i parametri previsti tramite regolamento della Giunta Provinciale.”