(1) Il comma 2/bis dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2/bis Per eventi con un massimo di 500 ospiti che terminano entro le ore 03.00, che si svolgono all’interno di strutture per le quali è stata accertata l’idoneità e che osservano il limite della capacità ricettiva, l’autorizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’autorizzazione acustica di cui all’articolo 12 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e l’autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività, a condizione che dopo le ore 22.00 non venga turbata la quiete del vicinato. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere effettuata almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’evento.”