(1) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale e previo parere dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel comma 1.”