(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita:
“d) riassicurazione per le assicurazioni di crediti per le esportazioni fino a un valore di 10 milioni di euro;”
(2) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. A copertura del rischio connesso con la riassicurazione di cui alla lettera d) del comma 1, viene accantonato su un apposito capitolo del bilancio provinciale l’intero importo della riassicurazione prevista. L’importo accantonato può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.”