(1) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è così sostituito:
“1. Per favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere aiuti agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 2.”