(1) Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 8/bis e 8/ter:
“Art. 8/bis (Procedura per la determinazione della retta dei servizi residenziali per anziani)
1. Gli enti gestori di servizi residenziali per anziani determinano annualmente per ogni struttura, nel rispetto delle direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, la retta e la tariffa base a cui compartecipano l’ospite e i relativi nuclei familiari ai sensi del regolamento di esecuzione di cui agli articoli 7 e 7/bis. Le rette e le tariffe base così determinate non possono superare gli importi massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Gli importi massimi delle rette e delle tariffe base dei servizi residenziali per anziani sono rideterminati dalla Giunta provinciale ogni due anni. In situazioni particolari sufficientemente motivate, e con il consenso del comune o dei comuni competenti, la Ripartizione provinciale Politiche sociali autorizza una retta o tariffa base superiore all’importo massimo. A livello organizzativo gli enti gestori si orientano in ogni caso a garantire un rapporto adeguato e quanto più ridotto possibile tra i costi amministrativi generali e i costi destinati all’assistenza e cura.
3. Nel rispetto degli importi massimi la tariffa base dei servizi residenziali per anziani è concordata tra l’ente gestore del servizio e i comuni competenti entro il termine stabilito dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali.
4. Se l’accordo non è raggiunto entro il termine stabilito, l’ente gestore del servizio sottopone la questione alla Sezione ricorsi di cui all’articolo 4, la quale si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. A tale scopo la Sezione ricorsi è composta da:
- il direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che la presiede;
- il direttore dell’ufficio provinciale competente per l’assistenza agli anziani;
- un rappresentante dell’Associazione delle residenze per anziani dell’Alto Adige, designato dalla stessa associazione;
- un rappresentante del Consorzio dei comuni dell’Alto Adige, designato dallo stesso Consorzio.
Art. 8/ter (Controllo sugli atti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. I seguenti atti delle aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta provinciale:
- il bilancio di esercizio;)
- le deliberazioni concernenti i compensi spettanti agli amministratori;
- le deliberazioni concernenti la determinazione della retta e della tariffa base.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro dieci giorni dalla data di adozione all’ufficio provinciale competente per il controllo e sono pubblicati mediante affissione all’albo informatico.
3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione degli atti, la Giunta provinciale può annullare i provvedimenti.
4. Il termine per l’annullamento dei provvedimenti di cui al comma 1 è sospeso per una sola volta qualora, prima della scadenza di esso, l’ufficio provinciale competente richieda elementi integrativi di giudizio. Il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. I provvedimenti decadono qualora l’azienda non fornisca gli elementi integrativi di giudizio entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Le deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili delle aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposti al controllo preventivo di merito da parte della Giunta provinciale e non acquistano efficacia ove la Giunta provinciale vi si opponga in quanto l’atto di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell’azienda.
6. Alle deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili si applicano i commi 2 e 4.
7. Per il controllo preventivo di merito vale il termine perentorio di 45 giorni. Entro tale termine la Provincia comunica all’azienda l’esito positivo del controllo oppure l’avvenuto annullamento.
8. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.
9. Nei casi di cui all’articolo 20, comma 5, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, i termini per il controllo sono ridotti alla metà. Gli atti soggetti al controllo di merito non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.”