(1) Considerato il recente aumento dei flussi migratori, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre ulteriori interventi per l’assistenza di migranti in transito e iniziative a favore degli stessi. Ciò può avvenire, in caso di relativa necessità, anche tramite la partecipazione della Protezione civile provinciale.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per il 2016, si provvede con la legge di stabilità.