(1) L’apertura e la gestione di centri cinofili di qualsiasi genere sono subordinate al parere favorevole del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. La richiesta di parere viene inoltrata al Servizio veterinario di cui sopra, allegando una relazione tecnica descrittiva dei locali e dell’attività che si intende intraprendere. Sui campi di addestramento per cani deve essere presente un numero sufficiente di box isolati per la temporanea custodia dei cani.
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(5) Durante l’addestramento è vietato utilizzare metodi che arrechino dolore o sofferenze ai cani. L’utilizzo di strumenti è consentito solo in modo da non arrecare inutili sofferenze o incutere terrore all’animale. È vietato l’uso di attrezzi che inviano impulsi elettrici, emettono segnali acustici o agiscono tramite agenti chimici. In deroga al divieto sono consentiti fischietti da addestramento e sistemi di recinzione opportunamente predisposti. Gli animali ammalati, feriti, in fase di gestazione avanzata, i cuccioli lattanti e gli animali anziani non possono essere coinvolti in attività di educazione e di addestramento, salvo diversa attestazione veterinaria.
(6) Ferme restando le disposizioni di polizia veterinaria, i responsabili dei centri cinofili devono annotare in un apposito registro i cani a loro affidati. Il registro può essere tenuto anche solo su supporto informatico e deve essere aggiornato giornalmente.