(1) I bovini possono essere ricoverati esclusivamente in ambienti adeguati, dotati di sufficiente ventilazione naturale o artificiale, con una temperatura e un grado di umidità e di illuminazione adeguati e un basso livello di gas tossici. Deve essere disponibile un posto sufficientemente spazioso che consenta agli animali, in base alle loro dimensioni, di stare sia in piedi che distesi; questo deve essere cosparso con strame adatto o con altro materiale morbido deformabile.
(2) Ai bovini tenuti costantemente legati deve essere data la possibilità, di quando in quando, di muoversi al di fuori della stalla, per quanto lo consentano la collocazione geografica dell’azienda agricola e le condizioni atmosferiche. Gli unghioni devono essere pareggiati e curati con regolarità ed in modo corretto. Per le vacche ciò deve essere fatto comunque almeno una volta all’anno.
(3) I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per i bovini di età superiore a 18 mesi. A tale scopo si possono utilizzare solo attrezzi adatti che devono essere regolati secondo l’altezza dei singoli animali. In ogni caso non è consentito l’uso di normale filo elettrico o di filo elettrico per steccati da pascolo. Negli ultimi giorni di gestazione e fino ad una settimana successiva al parto il trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore. È vietato l’uso di cortine elettriche, di fili elettrici posti in prossimità della testa, di catene elettriche sospese nonché di cavi sistemati tra un animale e l’altro e di trainer elettrici che limitano gli animali nei loro movimenti laterali.
(4) Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi e disposti in maniera tale da consentire il passaggio contemporaneo di due animali appaiati. Inoltre, nelle stalle a stabulazione libera deve essere presente un settore sufficientemente ampio in cui ricoverare gli animali ammalati o prossimi al parto. Ad ogni animale deve essere riservato uno spazio sufficiente per l’assunzione del cibo; deve essere inoltre disponibile un numero sufficiente di mangiatoie e una lettiera per ogni animale.
(5) I bovini tenuti costantemente all’aperto, devono avere a disposizione un’area di riposo coperta, riparata dal vento, asciutta e cosparsa di strame, di dimensioni tali da consentire contemporaneamente a tutti gli animali di riposare indisturbati. Il pavimento dell’area su cui sono posizionati stabilmente la mangiatoia e l’abbeveratoio deve essere compatto. Il presente comma non si applica agli alpeggi.
(6) Sia durante il trasporto che in stalla i bovini non possono essere legati solo per le corna o con l’anello nasale.
(7) I bovini con e senza corna possono essere trasportati assieme e stare vicini nello stesso mezzo di trasporto solo se provengono dallo stesso gruppo.
(8) La decornazione mediante sostanze corrosive è vietata.
(9) L’allattamento dei vitelli con il latte o surrogati di latte deve avvenire con un succhiotto espressamente previsto per tale scopo o con altra attrezzatura adatta. I vitelli devono essere ricoverati su strame o su altra superficie idonea.