In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 191)
Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2013, n. 29.

Art. 12 (Bovini)

(1) I bovini possono essere ricoverati esclusivamente in ambienti adeguati, dotati di sufficiente ventilazione naturale o artificiale, con una temperatura e un grado di umidità e di illuminazione adeguati e un basso livello di gas tossici. Deve essere disponibile un posto sufficientemente spazioso che consenta agli animali, in base alle loro dimensioni, di stare sia in piedi che distesi; questo deve essere cosparso con strame adatto o con altro materiale morbido deformabile.

(2) Ai bovini tenuti costantemente legati deve essere data la possibilità, di quando in quando, di muoversi al di fuori della stalla, per quanto lo consentano la collocazione geografica dell’azienda agricola e le condizioni atmosferiche. Gli unghioni devono essere pareggiati e curati con regolarità ed in modo corretto. Per le vacche ciò deve essere fatto comunque almeno una volta all’anno.

(3) I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per i bovini di età superiore a 18 mesi. A tale scopo si possono utilizzare solo attrezzi adatti che devono essere regolati secondo l’altezza dei singoli animali. In ogni caso non è consentito l’uso di normale filo elettrico o di filo elettrico per steccati da pascolo. Negli ultimi giorni di gestazione e fino ad una settimana successiva al parto il trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore. È vietato l’uso di cortine elettriche, di fili elettrici posti in prossimità della testa, di catene elettriche sospese nonché di cavi sistemati tra un animale e l’altro e di trainer elettrici che limitano gli animali nei loro movimenti laterali.

(4) Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi e disposti in maniera tale da consentire il passaggio contemporaneo di due animali appaiati. Inoltre, nelle stalle a stabulazione libera deve essere presente un settore sufficientemente ampio in cui ricoverare gli animali ammalati o prossimi al parto. Ad ogni animale deve essere riservato uno spazio sufficiente per l’assunzione del cibo; deve essere inoltre disponibile un numero sufficiente di mangiatoie e una lettiera per ogni animale.

(5) I bovini tenuti costantemente all’aperto, devono avere a disposizione un’area di riposo coperta, riparata dal vento, asciutta e cosparsa di strame, di dimensioni tali da consentire contemporaneamente a tutti gli animali di riposare indisturbati. Il pavimento dell’area su cui sono posizionati stabilmente la mangiatoia e l’abbeveratoio deve essere compatto. Il presente comma non si applica agli alpeggi.

(6) Sia durante il trasporto che in stalla i bovini non possono essere legati solo per le corna o con l’anello nasale.

(7) I bovini con e senza corna possono essere trasportati assieme e stare vicini nello stesso mezzo di trasporto solo se provengono dallo stesso gruppo.

(8) La decornazione mediante sostanze corrosive è vietata.

(9) L’allattamento dei vitelli con il latte o surrogati di latte deve avvenire con un succhiotto espressamente previsto per tale scopo o con altra attrezzatura adatta. I vitelli devono essere ricoverati su strame o su altra superficie idonea.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActiona) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionAsili per la custodia di animali, pensioni per animali, canili e ricoveri per animali  
ActionActionDetenzione di animali
ActionActionArt. 11 (Detenzione di animali adeguata alla specie)
ActionActionArt. 12 (Bovini)
ActionActionArt. 13 (Ovini e caprini)
ActionActionArt. 14 (Suini)
ActionActionArt. 15 (Equidi)
ActionActionArt. 16 (Cani)
ActionActionArt. 16/bis  (Profilazione genetica dei cani)
ActionActionArt. 17 (Cani pericolosi e misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose)
ActionActionArt. 18 (Conigli)
ActionActionArt. 19 (Volatili)
ActionActionArt. 20 (Pesci e crostacei)
ActionActionArt. 21 (Rettili e tartarughe)
ActionActionArt. 22 (Disposizioni valide per tutte le specie animali)
ActionActionArt. 23 (Commercio di animali d’affezione)
ActionActionArt. 24 (Centri di ristoro temporaneo)
ActionActionArt. 25 (Circhi e spettacoli viaggianti)
ActionActionArt. 26 (Centri cinofili)
ActionActionGuardie zoofile
ActionActionDisposizioni finali
ActionActionc) Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 1
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 33
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico