(1) In occasione della vendita di animali d’affezione nei negozi per animali, i commercianti devono informare i clienti sulle corrette modalità di detenzione degli animali acquistati, nonché sul tipo di alimentazione e sulle abitudini di vita dei medesimi, qualora dette informazioni non siano già sufficientemente note ai clienti stessi.
(2) Gli allevatori o i detentori di animali d’affezione per scopi commerciali devono annotare le entrate e le uscite in un apposito registro, che può essere tenuto anche solo su supporto informatico e deve essere aggiornato almeno settimanalmente. Sono fatte salve le disposizioni relative al possesso delle competenze necessarie all’esercizio della rispettiva attività o di una comprovata esperienza nel settore, le disposizioni inerenti alle anagrafi individuali relative alle diverse specie animali commercializzate nonché le norme di polizia veterinaria relative alla rintracciabilità degli animali.