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b) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 191)
Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2013, n. 29.

Art. 19 (Volatili)

(1) Le gabbie destinate ad ospitare volatili devono avere le seguenti dimensioni minime: se destinate a non più di tre animali adulti, devono essere almeno sei volte più alte, più lunghe e più larghe rispetto alle dimensioni dell’animale più grosso ospitato al loro interno, misurato dalla punta del becco alla punta della coda e facendo scorrere il metro sopra la schiena. L'ampiezza della gabbia deve essere maggiorata del 30 per cento per ogni ulteriore animale ospitato. Sono vietate le gabbie di forma rotonda.

(2)È possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 1 solo nei seguenti casi: per il trasporto dei volatili, in occasione dei mercati, nella detenzione temporanea a scopo di vendita e durante le mostre ornitologiche, nonché nell'allevamento. Nei mercati, durante le mostre ornitologiche e nella pratica di allevamento ogni volatile deve disporre in ogni caso di uno spazio sufficiente per potersi muovere e accovacciare secondo le specifiche esigenze della specie.

(3) È vietato detenere i volatili in vetrina se non sono garantite loro la possibilità di ritirarsi in un angolo appartato e la dovuta tranquillità durante la notte e se gli animali vengono esposti a scossoni e rumore, a grandi variazioni di temperatura e a forte irraggiamento solare. È altresì vietato detenere i volatili nei bar e nei locali da ballo. In ogni caso gli animali non devono essere direttamente esposti al fumo, al rumore o alla folla. È inoltre vietato tenere legati i volatili.

(4) Il becco può essere accorciato solo se necessario, al fine di evitare fenomeni di cannibalismo, e solo in maniera tale da consentire ai volatili di nutrirsi normalmente. È vietato l'utilizzo di strumenti che alterano o limitano la capacità visiva degli animali. Gli animali devono avere a disposizione sufficienti quantità di acqua e cibo.

(5) Per Tutte le specie volatili è vietato il blocco mediante incrocio delle ali.

(6) Gli animali da allevamento o da cova come polli, tacchini e faraone devono disporre di posatoi adeguati in numero sufficiente. Si può derogare a tali disposizioni solo nel caso di aziende di produzione di uova a terra o di allevamento di volatili a terra.

(7) È vietato detenere il pollame in batteria  durante tutte le fasi di allevamento e indipendentemente dal tipo di attività produttiva. Esso può essere detenuto in voliere, al massimo su tre livelli, compreso il pavimento della stalla. Tutti i livelli posti al di sopra del pavimento della stalla vanno dotati di un nastro per l’asporto delle feci. 7)

(8) All'interno degli stalli destinati al ricovero delle galline da ovodeposizione deve essere disponibile una zona per il razzolamento, cosparsa di strame come paglia, trucioli di legno, sabbia o torba. L'estensione della zona di razzolamento all'interno degli stalli deve corrispondere ad almeno un terzo della superficie degli stalli stessi. Per i posatoi a disposizione delle galline va calcolata una lunghezza di almeno 15 centimetri per animale e una distanza orizzontale di almeno 30 centimetri tra i posatoi posti sullo stesso piano. Per almeno il 50 per cento dei posatoi va prevista una distanza minima di almeno 35 cm da qualsiasi ostacolo posto al di sopra o al di sotto del posatoio stesso.

(9) È vietato detenere permanentemente i pavoni in gabbia senza garantire loro la possibilità di muoversi all’esterno della stessa.

(10) È vietato rimuovere le uova dalle covate di pappagalli per aumentarne la produzione. Solo i piccoli già svezzati possono essere allontanati dai genitori. I pappagalli appartenenti a specie sociali, vale a dire tutte le specie che in natura vivono abitualmente in gruppo, in coppia o in nuclei familiari, non possono essere allevati singolarmente. I pappagalli vanno detenuti esclusivamente con altri pappagalli provenienti dagli stessi territori d’origine e comunque solo fra esemplari compatibili fra loro. Sono da preferire animali della stessa specie o sottospecie e di sesso opposto. Si deve in ogni caso avere cura di costituire gruppi di animali per i quali la convivenza non sia fonte di stress.

(11) Nelle voliere e nelle gabbie per pappagalli non vanno usati posatoi di plastica. I posatoi devono essere realizzati in legno naturale non trattato, ben tollerato e di diametro differente. Le voliere e le gabbie vanno altresì dotate di attrezzature per il passatempo degli animali. Il tipo e la composizione degli alimenti per pappagalli devono corrispondere alle abitudini alimentari delle singole specie, desunti dalle conoscenze scientifiche attuali. È vietato costringere gli animali ad una alimentazione diversa, di tipo unilaterale, al fine di migliorare la consistenza delle feci.

(12) Le anatre devono disporre di una struttura per il bagno facilmente raggiungibile. È vietato privare gli animali dell'acqua per provocare la muta.

7)
L'art. 19, comma 7, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 ottobre 2021, n. 33.
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