(1) I rettili vanno detenuti in maniera adeguata alla specie e alimentati in maniera diversificata. La struttura e le dimensioni del terrario vanno adeguate alla grandezza, alle necessità di movimento e alle eventuali esigenze comportamentali degli animali ivi detenuti. Gli stessi devono avere la possibilità di appartarsi in zone del terrario non esposte allo sguardo dei visitatori. L'attrezzatura del terrario deve essere adeguata alle abitudini di vita degli animali presenti.
(2) Le tartarughe di terra devono disporre di una superficie, la cui lunghezza e larghezza vanno calcolate moltiplicando, rispettivamente, per almeno otto volte e per almeno quattro volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. A partire da cinque esemplari presenti, la superficie di cui sopra deve essere maggiorata del 20 per cento per ogni ulteriore animale. La zona acquatica delle tartarughe di palude deve presentare una lunghezza pari ad almeno cinque volte ed una larghezza pari ad almeno tre volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. Deve essere disponibile una superficie di terra sufficientemente ampia da consentire una completa asciugatura della corazza degli animali presenti. La profondità dell'acqua deve essere almeno pari a quattro volte l'altezza della tartaruga più grande.
(3) Alle disposizioni di cui al comma 2 si può derogare soltanto nel periodo del letargo.